Pagamento del debito con accordo transattivo a saldo stralcio e conseguenze sulla segnalazione in CRIF









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Un credito viene ceduto, poi successivamente estinto dal debitore con accordo transattivo a saldo stralcio. Come compare in CRIF?

Com’è noto, se l’estinzione del debito interviene quando il ritardo di pagamento ha riguardato piu’ di 2 rate o si e’ prolungato per piu’ di 2 mesi, il debitore ha diritto alla cancellazione della segnalazione solo dopo che siano decorsi 2 anni dalla data di regolarizzazione.

Tuttavia, il rischio che si corre se si raggiunge con il creditore un accordo transattivo a saldo stralcio e’ quello di restare segnalati “vita natural durante” fra i cattivi pagatori per l’importo residuo del debito.

Infatti, a fronte di una generica formulazione della quietanza liberatoria, obbligo del gestore della Centrale Rischi non sara’ quello di procedere tout court alla cancellazione della segnalazione, ma, piu’ semplicemente, di prendere atto dell’intervenuta sistemazione dell’esposizione, pero’ pur sempre con riferimento all’accordo intercorso tra le parti.

In altri termini, il gestore della Centrale Rischi potrebbe non procedere alla cancellazione della segnalazione, ma limitarsi a rettificare la segnalazione per il solo importo cui si riferisce la transazione, senza estenderlo alla quota parte dell’esposizione non coperta dal debitore.

Per evitare simili rischi, sempre incombenti, è’ opportuno che nella quietanza liberatoria rilasciata dal creditore che ha erogato il prestito, o dal suo cessionario, sia presente la clausola seguente La societa’ scrivente dichiara di voler rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1236 del codice civile, alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e quanto da quest’ultimo effettivamente versato.

Con questa ulteriore postilla (debito rinunciato) una volta esibita la quietanza liberatoria con l’esplicita rinuncia al debito residuale, il gestore della Centrale Rischi, in cui il debitore risulta essere stato a suo tempo segnalato, dovra’ obbligatoriamente procedere alla integrale cancellazione della posizione debitoria (naturalmente una volta decorso il termine biennale di permanenza previsto dalla legge).

L’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito, infatti, che e’ illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo e’ stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo a saldo stralcio concluso con il creditore (o il cessionario).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura di questo articolo.

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22 Ottobre 2015 · Giorgio Martini

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