Accordo transattivo a saldo stralcio – Illegittima la segnalazione in Centrale rischi per un debito rinunciato

Com'è noto, le disposizioni che regolano le modalità e i presupposti delle segnalazioni nelle Centrali Rischi, pubbliche e private, prevedono che il creditore (banca, finanziaria e società di recupero crediti) anche quando addiviene ad una definizione transattiva, sia sempre tenuto a procedere alla segnalazione, sebbene limitatamente alla quota parte dell'importo non recuperato.

Infatti, devono essere segnalati i crediti passati a perdita, i crediti in sofferenza che il creditore ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero e le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con il debitore.

Spesso, la quietanza liberatoria rilasciata dal creditore fa specifico riferimento all'importo parziale pattuito nell'accordo transattivo a saldo stralcio; sicchè al debitore che se ne serve per chiedere, decorso il termine triennale, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui è stato segnalato, non resta altro che prendere atto della permanenza della propria posizione per il residuo fra quanto effettivamente versato e quanto dovuto.

Ora, l'articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l'obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest'ultimo originariamente dovuto per effetto dell'accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al "debito rinunciato".

L'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo è stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo concluso con il creditore.

In pratica, per evitare spiacevoli sorprese nel corso della successiva procedura di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, nella quietanza liberatoria deve essere esplicitamente dichiarata, ai sensi dell'art. 1236 del codice civile, la rinuncia del creditore, per effetto dell'accordo transattivo a saldo stralcio, alla differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore.

23 Giugno 2015 · Ludmilla Karadzic


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2 risposte a “Accordo transattivo a saldo stralcio – Illegittima la segnalazione in Centrale rischi per un debito rinunciato”

  1. Anonimo ha detto:

    Dal 2006 ho, da due enti (una banca è un’ agenzia di recupero crediti) la segnalazione in centrale rischi della banca d Italia per sofferenza. Nel 2011 La banca ha ha passato il credito di sofferenza a perdita e ha ceduto ad un altro intermediario il credito. Nei mesi seguenti le due società di recupero crediti hanno continuato a segnalare mensilmente alla centrale rischi la mia posizione di sofferenza. Nel 2016 una delle due agenzie ha posto il credito di sofferenza a perdita e ha venduto il credito alla stessa agenzia che aveva acquistato in precedenza dalla banca l’altra mia esposizione. Dal 2016 ovviamente é continuata la segnalazione mensile in centrale rischi, ma solo per una delle mie due sofferenze. Oggi, sono arrivato ad un accordo di saldo e stralcio per la posizione che è presente mensilmente nel report della centrale rischi. La società che detiene il diritto con cui sono arrivato all’accordo, non vuole inserire nella comunicazione, nessun riferimento all’articolo 1236 del codice civile. Inoltre mi é stato riferito dalla stessa agenzia, che una volta saldato il mio debito, sarò io a dover cercare di far cancellare la segnalazione alla centrale rischi. Oltre a questo vorrei sapere se, il secondo credito acquistato da questa agenzia nel 2016 e mai segnalato alla centrale rischi, potrà essere inserito di nuovo (una volta saldato il mio debito della prima pratica) nel mio profilo della banca d Italia?

    • Senza il riferimento all’articolo 1236 del codice civile, riportato nella liberatoria, la segnalazione potrebbe essere rinnovata per la differenza fra l’importo segnalato e quello versato in base all’accordo a saldo stralcio.

      Con la regolarizzazione integrale del debito o con l’accordo a saldo stralcio, accompagnata dalla dichiarazione di rinuncia al residuo da parte del creditore, la segnalazione scomparirà automaticamente dall’archivio Centrale Rischi della Banca d’Italia, decorsi 36 mesi dalla data di perfezionamento della transazione.

      Per quanto riguarda la seconda posizione, la segnalazione non è stata perpetuata in quanto la cessionaria che ha acquisito il credito non era, evidentemente, un soggetto vigilato dalla Banca d’Italia. L’inadempimento non potrà più essere censito in Centrale Rischi.

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