Il testo della quietanza liberatoria

Il testo della quietanza liberatoria

Quando il debitore non rispetta il piano di rimborso del prestito che gli è stato erogato e successivamente raggiunge un accordo a saldo stralcio; particolare cautela va riservata alle modalità con cui deve essere redatta la quietanza liberatoria on la società di recupero cessionaria del credito.

Soprattutto se si intende utilizzare la quietanza liberatoria per ottenere, decorsi tra anni dalla data in cui si salda (a stralcio) il debito, la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi a cui il creditore originario ci aveva segnalati.

La prima cosa da fare è quella di effettuare una visura nella Centrale Rischi in cui risultiamo segnalati e rilevare l'esatta classificazione della posizione debitoria. In pratica: creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria

Ad esempio, supponiamo che la quietanza liberatoria proposta dalla società di recupero crediti venga formulata nei termini che seguono.

Oggetto: pratica numero X

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione a saldo e stralcio della posizione in oggetto tramite pagamento di euro 1.000,00 (mille/00) a fronte della esposizione originaria di euro 10.000,00 (diecimila/00).

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null’altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

il rischio che si corre è di restare segnalati fra i cattivi pagatori per il debito residuo di 9 mila euro. Infatti, a fronte di una tale formulazione della quietanza liberatoria, obbligo del gestore della Centrale Rischi non sarà quello di procedere tout court alla cancellazione della segnalazione, ma, piu' semplicemente, di prendere atto dell’intervenuta sistemazione dell’esposizione, pero' pur sempre con riferimento all’accordo intercorso tra le parti. In altri termini, il gestore della Centrale Rischi non puo' procedere alla cancellazione della segnalazione, ma deve limitarsi a rettificare la segnalazione per il solo importo cui si riferisce la transazione e non puo' estenderlo alla quota parte dell’esposizione non coperta dal debitore.

Inoltre, c'è un ulteriore problema dovuto al fatto che le coordinate del credito (riportate in oggetto) potrebbero non essere univocamente associate alla effettiva posizione registrata nella Centrale rischi.

Accordo a saldo stralcio - Come deve essere redatto il testo della quietanza liberatoria

Per ovviare agli inconvenienti emersi nella sezione precedente, è necessario che la quietanza liberatoria assuma il tenore seguente.


Oggetto: nome e cognome del debitore, creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria (così come risultano in centrale Rischi)

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione della posizione in oggetto.

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null'altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

A fronte di una tale formulazione della quietanza liberatoria, il gestore della Centrale Rischi privata (CRIF, CTC, Experian) non potrà esimersi dal procedere alla integrale cancellazione della segnalazione e, peraltro, la posizione debitoria oggetto di cancellazione sarà univocamente individuata.

Se la società di recupero crediti insiste nel voler riportare l'importo a saldo stralcio nella quietanza liberatoria

Può capitare talvolta che, per esigenze contabili ed organizzative interne, la società di recupero crediti insista a voler riportare nella quietanza ilberatoria l'importo originario del credito vantato e quello effettivamente versato dal debitore in conseguenza dell'accordo a saldo stralcio conseguito.

In tale circostanza, il debitore dovrà tassativamente esigere (naturalmente prima di pagare) l'integrazione del testo della quietanza liberatoria con esplicito riferimento all'articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato).

In pratica, la quietanza liberatoria dovrà assumere l'aspetto seguente.

Oggetto: nome e cognome del debitore, creditore originario, importo originario e identificativo associato alla posizione debitoria (così come risultano in centrale Rischi)

Gentile debitore,

la scrivente società di recupero crediti Le conferma la definizione a saldo e stralcio della posizione in oggetto tramite pagamento di euro 1.000,00 (mille/00) a fronte della esposizione originaria di euro 10.000,00 (diecimila/00).

La società scrivente, cessionaria del credito ex articolo 1260 del codice civile, null’altro avrà a pretendere per la posizione in oggetto.

La società scrivente dichiara, inoltre, di voler rinunciare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1236 del codice civile, alla differenza fra quanto originariamente dovuto dal debitore e quanto da quest’ultimo effettivamente versato.

Con questa ulteriore postilla, una volta esibita la quietanza liberatoria con l'esplicita rinuncia al debito residuale, il gestore della Centrale Rischi, in cui il debitore risulta essere stato a suo tempo segnalato, dovrà obbligatoriamente procedere alla integrale cancellazione della posizione debitoria.

Infatti, l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 6751/13) ha stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo e' stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo a saldo stralcio concluso con il creditore (o il cessionario).

Concludendo, per evitare che il soggetto creditore, specie se si tratta di una banca e la posizione è stata registrata nella centrale Rischi Bankitalia, segnali comunque la parziale estinzione del debito e poter validamente contestare, innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'illegittimità del permanere della segnalazione, è necessario ottenere una liberatoria che faccia esplicito riferimento al debito rinunciato.

26 Giugno 2015 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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8 risposte a “Il testo della quietanza liberatoria”

  1. Anonimo ha detto:

    Quanto costa per il cessionario una quietanza di pagamento?

  2. Utente anonimo ha detto:

    Ho un quinto pensione e un pignoramento pensione e un secondo pignoramento accodato al primo ho altri 3 debitori aperti ho racimolato qualcosa di soldi mi conviene proporre saldo e stralcio ai 3, e proporre il fallimento consumatore.

    • Il ricorso all’esdebitazione ex legge 3/2012 non sarebbe accolto dal momento che per i tre pignoramenti aperti è previsto l’accodamento e che il concorrente pignoramento e la cessione del quinto in corso, incidenti fino ad un massimo del 40% dello stipendio netto, sono considerati ampiamente sostenibili dal debitore (articolo 545 del codice di procedura civile). Può, se proprio lo ritiene conveniente, formulare una proposta di saldo stralcio a ciascuno dei tre creditori in attesa.

      Se, invece, ho capito male ed ha un solo pignoramento in coda con tre posizioni debitorie aperte, la sua situazione, in sostanza, non cambia: può se proprio lo ritiene conveniente, formulare una proposta di saldo stralcio a ciascuno dei tre creditori, sempre considerando, tuttavia, che se essi agissero giudizialmente verrebbero comunque accodati. In pratica, secondo me non è aggredibile dagli altri creditori, a meno che lei non possieda beni immobili: ma su questo aspetto, importante, tace nel quesito.

  3. Giuseppe ha detto:

    Stamane mi hanno ricontattato per farmi firmare l’accordo a transigere, ho chiesto prima di procedere che mi inviassero via raccomandata o attraverso Pec una loro dichiarazione; in essa, chiedevo che a seguito del mio pagamento mi avrebbero rilasciato 1) una quietanza liberatoria a saldo e stralcio con remissione del debito e 2) un documento in cui garantivano che a seguito del pagamento avrebbero proceduto a cancellare il dato dalla C.R. o lo avrebbero segnalato all’ultima società segnalante affinchè a seguito del pagamento mi cancellassero.

    La responsabile con fare spazientito mi ha detto che loro non fanno nulla per iscritto e che le regole le dettano loro, quindi l’unica cosa che poteva fare è garantirmi A VOCE che avrebbero proceduto come volevo… non mi sono fidato e non ho firmato nulla!
    Ho fatto bene?

    • Per il punto uno non serve chiedersi se lei abbia, o meno, operato per il meglio: qualsiasi persona di buon senso non può saldare l’obbligazione a cui è tenuto consegnando i soldi al primo che passa, se previamente non si accerta, nei limiti dell’umanamente possibile, che il soggetto che avanza la pretesa non sia proprio il creditore legittimato a riscuotere.

      Per quanto attiene il punto due, invece, va detto che una volta ottenuta la quietanza liberatoria con la rinuncia al debito residuo da parte del creditore legittimato a riscuotere, è il debitore che deve accollarsi l’onere di chiedere la cancellazione del proprio nominativo dalle Centrali Rischi in cui risulta segnalato, nondimeno, appena ne maturano i requisiti (due anni a partire dalla data riportata in liberatoria).

  4. Giuseppe ha detto:

    Sto procedendo a trattare con una società di recupero crediti, senonchè ho fatto una visura in Centrale Rischi Bankitalia e risulta esserci un’ultima segnalazione a mio nome da parte di una certa DoBank spa risalente al novembre 2014; ora vorrei capire se dovessi transare a saldo e stralcio con la società che ha acquistato il credito(ad ottobre 2016 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dicembre 2016) e che ha affidato ad una sua controllata l attività di riscossione dello stesso come devo comportarmi? Mi spiego meglio ponendo quesiti specifici:
    1) come mai la società segnalante non è l’attuale titolare del credito?
    2) come mai l’ultima Segnalazione di credito, passato a perdita, risale al 2014?
    3) prima di pagare devo fare un pre-contratto sottoscritto da entrambe le parti e inviatoci l’un l’altro tramite Pec visto che io sono di Bari e la società è di La Spezia, con cui la società si impegna, una volta ricevuto il pagamento, a rilasciarmi una quietanza liberatoria con remissione del debito (art. 1236 c.c.) certificante il pagamento del dovuto e l impegno della cancellazione della Segnalazione in C.R. Bankitalia da parte dell’ultima società segnalante?

    Grazie per i suggerimenti che vorrete fornirmi.
    Giuseppe

    • In riferimento alla prima domanda, è evidente che la società creditrice originaria ha ceduto il credito: il debitore risulterà automaticamente cancellato dalla Centrale Rischi decorsi tre anni dalla data in cui avrebbe dovuto essere versata l’ultima tranche di rimborso del prestito erogato (a meno di ulteriori segnalazioni effettuate dal creditore cessionario). Questa la ragione per cui sarebbe stato inutile effettuare ulteriori segnalazioni.

      Prima della data in cui interviene la cancellazione automatica obbligatoria, l’eliminazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui il debitore risulta essere stato segnalato, può essere invocata dallo stesso debitore adempiente attraverso la produzione di una liberatoria in cui il creditore cessionario, e dunque esclusivo titolare del diritto a gestire la posizione, dichiara di accettare il pagamento a chiusura del contenzioso.

      Se per ragioni fiscali, o per altri motivi, il creditore cessionario ritiene di dover indicare in liberatoria la somma ricevuta dal debitore e questa risulta essere inferiore al credito maturato (sorta capitale più interessi – chiusura a saldo stralcio), il creditore deve anche dichiarare, esplicitamente, di rinunciare al debito residuo (articolo 1236 del codice civile – debito rinunciato) altrimenti si rischia di non ottenere la cancellazione dalla Centrale Rischi, in cui è stata registrata la segnalazione, decorsi due anni dalla data di sottoscrizione della transazione stragiudiziale..

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