Mio padre ha saldato un ingente debito di mio fratello – Ora che mio padre è deceduto se ne può tenere conto nella divisione dell’eredità?


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Circa cinque anni fa mio padre ha saldato un debito di mio fratello per circa 10 mila euro: ora che mio padre è deceduto posso far valere i 10 mila euro come donazione effettuata in vita e tenerne conto nella divisione ereditaria?

L’articolo 737 del codice civile dispone che i figli del de cuius, i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (compreso quanto ricavato dall’usufrutto), salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati (nel testamento o nell’atto di donazione).

L’obbligo della collazione sorge automaticamente e le somme in danaro donate in vita dal de cuius devono essere conferite indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione (Cassazione civile sentenza 8510/2018).

In ogni caso, l’eventuale dispensa alla collazione dei beni donati in vita o ereditati in base a disposizioni testamentarie che violano la quota riservata ai legittimari, valgono solo per la quota della massa ereditaria che non eccede quella disponibile (a proposito della quota riservata e disponibile nella successione testamentaria e in quella legittima in caso di donazioni effettuate in vita ai legittimari, si consulti questo articolo).

Il problema, a questo punto, è definire se il pagamento del debito a cui sarebbe stato obbligato il coerede, saldato dal de cuius, possa o meno essere considerato come una donazione.

Al quesito hanno risposto positivamente i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 23260/2019, stabilendo che la donazione indiretta è caratterizzata dal perseguito fine di liberalità e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto di una attribuzione patrimoniale gratuita.

In particolare è stato riaffermato il principio di diritto secondo il quale il pagamento di un debito del coerede debitore, eseguito da un terzo in vece ed in favore del debitore, costituisce una donazione indiretta al debitore qualora non venga esercitato il regresso (cioè, se al pagamento era coobbligato il terzo, il mancato esercizio della rivalsa del terzo nei confronti del debitore), in presenza di omessa compensazione dell’importo versato con eventuali crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo, ovvero, quando non viene esercitata surrogazione (vale a dire l’esercizio della riscossione coattiva del credito da parte del terzo nei confronti del debitore).

20 Settembre 2019 · Annapaola Ferri





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