Riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto e delle disposizioni testamentarie lesive della quota spettante ai legittimari

Eredità riservata ed eredità disponibile per i legittimari

eredità riservata e disponibile

I legittimari sono coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (padre, madre, nonni) del de cuius: ad essi la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (articolo 536 del codice civile).

Legatario è il soggetto non legittimario al quale il de cuius attribuisce, per testamento, una parte del patrimonio (articolo 649 del codice civile)

Collazione

I figli del de cuius e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile).

In sede di domanda giudiziale di divisione dell'eredità (Cassazione 15131/2005), si procede a riduzione delle disposizioni testamentarie per i legittimari (tutti gli altri sono legatari). Si procede a collazione e la divisione viene effettuata, fra i legittimari, in osservanza allo schema di divisione dell'eredità regolata con testamento, costituita dalle quote lasciate ai legittimari ed alle donazioni effettuate in vita a coniuge, figli e nipoti del de cuius. I legittimari compensano fra loro le quote di eredità a cui hanno diritto secondo la legge.

L'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire (Corte di cassazione 8510/2018).

Come si calcolano la quota disponibile al de cuius e la quota di riserva spettante al legittimario

La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi detraendo dall'eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l'attivo netto.

Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sul patrimonio ereditario complessivo risultante dalla somma tra il valore dell'eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum, secondo le modalità indicate nello schema di divisione dell'eredità regolata con testamento proposto in apertura dell'articolo.

La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (cioè con una quota di proprietà sui beni facenti parte dell'eredità relitta): in pratica, il legittimario non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota di eredità in denaro.

Questi i principi, in tema di azione di riduzione dell'eredità per violazione della quota di legittima, ribaditi dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24755/15.

Riduzione

Ove vi sia un eccesso delle disposizioni testamentarie rispetto alla quota disponibile si riducono le disposizioni testamentarie in modo proporzionale e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (articolo 558 del codice civile), fino a rientrare nella quota disponibile. Tutte le donazioni effettuate in vita agli ascendenti e ai non legittimari devono in questo caso essere restituite ai legittimari. I legittimari divideranno, pertanto, in osservanza allo schema di divisione dell'eredità regolata con testamento, l'eccesso delle disposizioni testamentarie ai legatari e la massa delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ai soggetti non legittimari e ai suoi ascendenti.

Se non c'è un eccesso delle disposizioni testamentarie rispetto alla quota disponibile tutte le donazioni effettuate in vita agli ascendenti e ai non legittimari devono in questo caso essere restituite ai legittimari. I legittimari divideranno, pertanto, in osservanza allo schema di divisione dell'eredità regolata con testamento, l'eccesso delle donazioni effettuate in vita dal de cuius ai soggetti non legittimari e ai suoi ascendenti, a cominciare dalla più recente (articolo 555 del codice civile) fino a rientrare nella quota disponibile al de cuius.

Eredità ed azione di riduzione - quota di legittima (non disponibile o di riserva) e quota disponibile

A tutela dell’interesse generale alla solidarietà familiare, l’ordinamento giuridico prevede che i più stretti congiunti del de cuius (i legittimari) hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (diritto di legittima o di riserva).

La legge configura così una successione necessaria, in forza della quale le disposizione del defunto lesive della quota di legittima, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (azione di riduzione) di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.

In tal senso, l’azione di riduzione si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un’azione con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.

Il legittimario a seguito dell’esercizio dell’azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell’eredità, la cui misura muta a seconda del numero dei legittimari e della vicinanza del loro legame familiare col defunto.

La legge non riserva ai legittimari tutta l’eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius (Corte di cassazione sentenza 24755/15).

Esempio

Eredi A, B, C, D (figli in assenza coniuge) - patrimonio relitto 500 euro - Donazione per B: 400 euro, Donazione per C: 300 euro
Patrimonio dopo collazione = patrimonio relitto 500 + donazioni in vita riunite per collazione 400 + 300 = 1200 euro
Quota riservata ai legittimari 2/3 (800 euro) - Quota disponibile al de cuius 1/4 (400 euro)
Quota riservata 800 euro divisibile fra 4 figli: 200 ciascuno.
A e D prendono 200 ciascuno e gli altri 100 del patrimonio relitto vengono ripartiti 50 ciascuno a B e C.

Eredi A, B, C, D (figli in assenza coniuge) - patrimonio relitto 100 euro - Donazione (dalla più recente alla più datata) B: 400 euro, C: 400 euro
Patrimonio dopo collazione = 100 + 400 + 400 = 900 euro
Quota riservata ai legittimari 2/3 = 600 euro - Quota disponibile al de cuius 1/3 = 300 euro
600 divisibile fra 4 eredi 150 ciascuno
Ma il patrimonio al decesso è di soli 100 mancano all'appello per soddisfare A e D 200 euro
Riduzione delle donazioni: si comincia a restituire dalle più recenti B conferisce 200 euro.
Alla fine A e D avranno in eredità 150 euro ciascuno, B rimarrà con la donazione in vita ridotta a 200 euro e C resterà con la sua donazione di 400 euro.

24 Febbraio 2019 · Marzia Ciunfrini


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