Pignoramento del quinto dello stipendio e della pensione – Maggiorazioni per interessi – Debiti ed eredità









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Vorrei una risposta alle seguenti domande:

1) Se il Giudice autorizzasse pignoramento del quinto dallo stipendio per 340 euro su reddito mensile di 1700 euro, per estinguere un debito con finanziaria di 50.000 euro (che mi è stato detto che nel caso verrebbe maggiorato di tutti gli interessi e arriverebbe a 84.000 euro, possibile?) per quanti anni insisterebbe sullo stipendio tale trattenuta? C’è un limite tipo 10 o 15 anni?

2) Se nel frattempo il debitore andasse in pensione (tra 7 anni) il pignoramento passerebbe alla pensione? Se la pensione fosse di 1200 euro, in quel caso la quota pignorata sarebbe 240 euro o rimarrebbe dell’importo iniziale, ossia 340 euro?

3) Se non si riuscisse a pagare tutto l’importo dovuto alla finanziaria in caso di premorienza dei debitori, il debito passerebbe agli eredi, cioè in questo caso ai figli?

4) Secondo voi è possibile che per un debito così alto possa essere pignorata un’automobile del valore di circa 5.000 euro, anche se la stessa viene utilizzata tutti i giorni dal debitore per recarsi al lavoro a 35 km dalla propria residenza?

Al momento in cui il creditore comunica al debitore l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine (in seguito al ritardato o omesso pagamento della rata verificatosi almeno sette volte, anche non consecutive, laddove costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata) l’importo da pagare è quello relativo alla quota di capitale residua del prestito erogato.

Per procedere al pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, qualora il debitore non adempia, il creditore deve innanzitutto chiedere al giudice un decreto ingiuntivo per un importo equivalente al capitale residuo, gravato dalle spese legali sostenute e dagli interessi moratori relativi al periodo che va dalla comunicazione di DBT al ricorso giudiziale. In questa fase il debitore può vigilare sulla corretta applicazione dei tassi di interesse e sull’eventuale abnormità delle spese giudiziali richieste attraverso l’opposizione al decreto ingiuntivo che, naturalmente viene notificato anche al debitore.

Successivamente, il creditore precetta il datore di lavoro e chiede, al Tribunale adito, il pignoramento dello stipendio del debitore inadempiente. Il giudice, ascoltate le parti coinvolte nel procedimento (datore di lavoro, creditore e debitore) stabilisce la quota effettivamente pignorabile dello stipendio e, in base alla somma dovuta portata dal decreto ingiuntivo ed alle nuove spese legali sostenute dal creditore per il procedimento di pignoramento presso terzi, calcola il tempo necessario al rimborso applicando gli interessi legali, che sono largamente inferiori agli interessi applicati nell’erogazione di un prestito, anche ad un tasso conveniente.

Concludendo questa prima parte, direi che sul versante delle preoccupazioni che riguardano l’importo complessivo che il debitore finisce con il pagare a seguito del pignoramento, si può stare tranquilli. Gli interessi sono quelli legali e la loro applicazione dipende esclusivamente dal periodo di durata del rimborso che, a sua volta è correlato alla quota dello stipendio effettivamente pignorabile.

L’unico aspetto sul quale il creditore potrebbe approfittare è quello relativo alle spese legali: ma, anche su questo punto c’è un controllo del giudice (e dall’avvocato del debitore, auspicabilmente) senza contare il fatto che esistono delle tariffe massime oltre le quali non si può andare nella pretesa.

La durata del pignoramento non ha limiti, naturalmente, in quanto è vincolata alla quota effettivamente pignorabile dello stipendio, condizionata non solo da un massimo del 20% dello stipendio netto per quel che attiene i crediti di natura ordinaria, ma anche dall’eventuale preesistenza di pignoramenti in corso per crediti di natura esattoriale e/o alimentare, nonchè da eventuali cessioni del quinto insistenti sulla retribuzione del debitore.

Passiamo al secondo punto: il dipendente debitore va in pensione. In tale ipotesi, la quota effettivamente pignorabile diminuisce sensibilmente, ma l’adeguamento non è automatico: deve essere richiesto dal debitore al giudice delle esecuzioni.

Il decreto legge 83/15, in vigore dal 27 giugno 2015, ha apportato modifiche all’articolo 545 del codice di procedura civile con l’introduzione del seguente comma Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita’ che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta’. La parte eccedente tale ammontare e’ pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge .

Passando al pratico, e fissando, per comodita’ di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione è pari a 750 euro. Ne discende che la quota effettivamente pignorabile della pensione (in assenza di altri pignoramenti e cessioni del quinto in corso) è data dal 20% di 450 euro, cifra che si ottiene sottraendo ai 1.200 euro (pensione percepita al netto degli oneri fiscali e contributivi) i 750 euro impignorabili relativi al minimo vitale.

Insomma, per crediti ordinari, su una pensione percepita di 1.200 euro la quota effettivamente pignorabile scende a 90 euro. Ma deve essere il debitore ad agire giudizialmente per ottenere la riduzione del prelievo rispetto a quanto mensilmente dovuto con il pignoramento dello stipendio. Non sarà certamente l’INPS a calcolare il nuovo importo da prelevare alla fonte e a rimodulare i tempi di rimborso che, ovviamente, si allungheranno se devono, come devono, consentire il rimborso del debito residuo con 90 euro/mese invece dei precedenti 340 euro/mese (anche tenendo conto dell’incidenza del tasso di interesse legale sul piano di ammortamento di maggiore durata).

E, veniamo alla penultima domanda: cosa accade se il debitore esecutato passa a miglior vita? La risposta è banale: il debito residuo lo pagano i chiamati all’eredità, ovvero figli e coniuge superstite. L’alternativa è la rinuncia all’eredità. Da sottolineare, tuttavia, una questione importante da ricordare: il coniuge superstite può rinunciare all’eredità e non per questo viene meno il suo diritto a fruire della reversibilità della pensione. La pensione di reversibilità, infatti, spetta per legge e non è in alcun modo condizionata dall’accettazione dell’eredità del defunto pensionato.

Per finire escluderei senz’altro la possibilità di pignoramento del veicolo del debitore qualora si tratti di un’utilitaria usata. E’ irrilevante la circostanza che ne faccia uso il debitore tutti i giorni per recarsi al lavoro a 35 km dalla propria residenza. Il motivo risiede nel fatto che le spese di procedura sono certe per il creditore e la vendita all’asta del veicolo non consente, il più delle volte, il loro recupero.

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13 Agosto 2015 · Annapaola Ferri

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