Modifica causale di appostazione a sofferenza registrata nella posizione censita nella CRIF e in CR Banca D’Italia









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Nel 2015 ho ottenuto un prestito da Intesa San Paolo per l’iscrizione in palestra: purtroppo però, rimasi senza lavoro e trovai notevole difficoltà nel rimborsare regolarmente il prestito. La mia posizione è finita a sofferenza a Maggio del 2019. A giugno del 2019, ho pagato il restante del mio debito (ormai però ero finito a sofferenza sia in CRIF che in Banca D’Italia). Questo mese ho richiesto la rettifica dei miei dati in CRIF (ho attivato Mettinconto365). Intesa San Paolo ha risposto (come sempre in ritardo) e ha rettificato i dati, facendo apparire in CRIF il mio debito estinto, mentre per quanto riguarda la posizione a Sofferenza ha confermato la veridicità dei dati lasciando visibile la posizione a sofferenza (come sarà visibile consultando anche a Banca D’Italia).

La mia posizione non dovrebbe teoricamente non essere considerata più a sofferenza (che corrisponde a evento rilevante sia in CRIF che in Banca D’Italia) in quanto ho estinto il mio debito? Quando ho pagato il restante del mio debito, coloro in possesso del debito (Banca IFIS, nello specifico FBS), mi hanno assicurato di aver dato comunicazione in Banca D’Italia dell’avvenuto pagamento. Cosa posso fare?

Secondo quanto riportato nelle FAQ della Banca D’Italia, si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) anche se questo non è stato accertato in sede giudiziaria. La classificazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario. Il ritardo nei pagamenti, inoltre, come risulta sempre dalla FAQ non è una condizione sufficiente per la segnalazione a sofferenza, che può scaturire solo da una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte dell’intermediario.

E’ quindi evidente che se il debito è stato integralmente soddisfatto (anche se in ritardo), la posizione dovrà restare visibile in centrale rischi (CRIF e CR) per trentasei mesi a partire dalla data di regolarizzazione.

Se la posizione a sofferenza è stata censita da Banca Intesa San Paolo e successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS e quest’ultima ha ritenuto di reiterare la segnalazione, l’intermediario finanziario segnalante (BANCA IFIS) è responsabile dell’esattezza delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi CR pubblica e a quella privata EURISC della Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF). L’intermediario finanziario segnalante deve correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni alla Banca d’Italia e alla CRIF.

Pertanto non resta altro da fare che presentare reclamo scritto a Banca IFIS (da inviare con raccomandata AR), lamentando la ingiustificata appostazione a sofferenza come causale della posizione registrata nella centrale privata EURISC gestita dalla CRIF e in quella pubblica CR gestita dalla Banca d’Italia.

Decorsi 30 giorni dalla data in cui il reclamo perviene al destinatario, in caso di silenzio o di risposta non soddisfacente, potrà rivolgersi direttamente all’ABF, previo versamento di 20 euro (contributo per le spese di procedura) che le saranno restituiti in caso di accoglimento del ricorso.

Non è richiesta assistenza tecnico legale, la procedura è assai semplice e si sostanzia nel riportare all’Arbitro quanto già contestato alla controparte in sede di reclamo.

Ulteriori informazioni su come presentare il ricorso, disponibili qui.

Se, invece, la posizione a sofferenza è stata censita da Banca Intesa San Paolo e successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS e quest’ultima non ha ritenuto di (o potuto) reiterare la segnalazione, Banca Intesa non è tenuta a rettificare la classificazione a sofferenza, dal momento che, proprio in virtù del fatto di aver valutato in stato di insolvenza del debitore (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) si è vista costretta, probabilmente, a cedere il credito.

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24 Luglio 2019 · Ornella De Bellis

Mi chiedo: ora, il mio prestito che era stato fatto nel 2015 con Intesa San Paolo, a causa di 8 rate non pagate è passato a Banca IFIS, FBS ed è andato in sofferenza. Quindi io ora avendo saldato il mio debito in data giugno 2019 dovrei vedere immediatamente la mia sofferenza cancellata, o dovrà rimanere per 36 mesi segnata? Coloro che avevano in gestione il mio debito, Banca IFIS, nello specifico FBS, dopo aver pagato il restante del mio debito mi ha assicurato di aver trasmesso a Banca D’Italia il pagamento da me effettuato ma che rimarrà segnato per 36 mesi. Ciò si contrappone a ciò che mi avete detto. Potrei avere delle delucidazioni in più?

il contenuto della risposta fornita dalla collega che mi ha preceduto, sembra confermare quanto a lei hanno riferito i funzionari di Banca IFIS: vale la pena di ribadire che nelle centrali rischi sia pubbliche (CR Bankitalia) sia private (CRIF Eurisc) non c’è mai cancellazione delle posizioni censite ma, eventualmente, intervengono solo rettifiche delle causali (o dell’importo del debito residuo). Va ricordato, inoltre, che quando si salda (seppur integralmente) un debito in ritardo, la posizione resta visibile agli aderenti volontari al SIC – Sistema di Informazioni Creditizie – privato (CRIF Eurisc) o agli aderenti obbligati per legge, in quanto vigilati dall’Istituto di emissione (CR della Banca d’Italia), per trentasei mesi a partire dalla data di regolarizzazione dello scoperto non rimborsato. Scaduto tale lasso di tempo, la posizione viene oscurata (cioè non resa più visibile agli operatori, ma mai cancellata).

In pratica, la storia del debitore, che adempie con ritardo, resta visibile per tre anni (36 mesi) per notificare agli operatori finanziari il credit score, non eccelso, dell’obbligato.

Riepilogando: se la posizione a sofferenza è stata censita da Banca Intesa San Paolo e successivamente il credito è stato ceduto a Banca IFIS e quest’ultima non ha ritenuto di reiterare la segnalazione, Banca Intesa non è tenuta a rettificare la classificazione a sofferenza, dal momento che, proprio in virtù del fatto di aver valutato in stato di insolvenza del debitore (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito) si è vista costretta, probabilmente, a cedere il credito.

Se invece si tratta di aggiornamento ad opera del cessionario (Banca IFIS) (laddove, ipotizziamo, che il cessionario sia abilitato a segnalare ed aggiornare posizioni in CR), allora Banca IFIS dovrà provvedere a rettificare la posizione che non dovrebbe più apparire in sofferenza, magari ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario.

Quello che deve essere comunque chiaro è il fatto che l’aver saldato integralmente il debito in ritardo (al di fuori delle regolari scadenze previste dal piano di ammortamento concordato in sede contrattuale) non attribuisce al debitore il diritto all’immediato oscuramento della posizione censita nella centrale rischi privata o pubblica (CRIF o CR).

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25 Luglio 2019 · Annapaola Ferri

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