Beneficio di inventario debiti del defunto e tutele per l’erede che accetta con beneficio di inventario


L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto debitore da quello dell’erede





In seguito alla morte di mio padre, io rinuncio all’eredità, mentre mia madre accetta con beneficio di inventario: redatto l’inventario, con attivo molto inferiore al passivo, il primo creditore che si fa avanti è l’INPS, con istanza al giudice e mia madre chiede di poter pagare l’INPS a rate (il giudice risponde che per i pagamenti dei debiti del defunto non serve autorizzazione). In accordo con lo studio legare dell’INPS mia madre effettua 4 pagamenti dal conto di mio padre.

Dopo di che si ferma perché non c’è più liquidità, a questo punto fa un’altra istanza al giudice dove chiede l’autorizzazione per la vendita dell’azienda di mio padre (con perizia giurata valutata poco più di 5000€).
Il giudice accetta, mia madre vende. Dopo di che si presenta l’ex dipendente di mio padre che vanta il TFR che però non è stato inserito nell’inventario.

Mia madre fa un’altra istanza al giudice, chiedendo se con la somma ricevuta dalla vendita dell’azienda può pagare il dipendete.
Ancora non abbiamo risposta.

Se il giudice dovesse accettare e autorizzazione il pagamento, nell’attivo non rimarrebbe più niente.
Quindi INPS e agenzia delle entrate rimarrebbero insoddisfatte.
La mia domanda è questa, come può tutelarsi mia madre da eventuali richieste di pagamenti? Come dimostrare a questi enti che l’attivo ereditario è finito?

Innanzitutto, va chiarito che l’inventario comprende esclusivamente i beni lasciati in eredità dal defunto: l’accettazione con beneficio di inventario ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, e di conseguenza l’erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.

Il pagamento dei debiti ereditari può avvenire da parte dell’erede attraverso tre modalità: la liquidazione individuale, la liquidazione concorsuale e il rilascio dei beni ereditari. Nella fattispecie sembra sia stata adottata la liquidazione concorsuale in base alla quale, l’erede può pagare liberamente i debiti dei soli creditori privilegiati, mentre, dovrà attenersi scrupolosamente allo stato di graduazione dei creditori quanto al pagamento dei creditori non privilegiati e, solo previa autorizzazione del Tribunale potrà vendere i beni ereditari per pagare i debiti ereditari.

Una volta che il valore dei beni inventariati, liquidati con l’autorizzazione del giudice delegato, eguaglierà l’importo dei crediti soddisfatti, su autorizzazione giudiziale, dall’erede accettante con beneficio di inventario, il giudice delegato certificherà che non c’è più “trippa per gatti” relativamente ai debiti contratti dal defunto e la documentazione potrà essere opposta ad eventuali ulteriori creditori che si dovessero rivolgere all’erede che ha accettato l’eredità del de cuius con beneficio di inventario.

7 Febbraio 2024 · Ornella De Bellis


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