Conto corrente cointestato con il defunto sul quale viene versato (dopo il decesso del sottoscrittore) l’importo del riscatto anticipato di una polizza vita – Accettazione tacita dell’eredità pura e semplice senza beneficio di inventario


Il chiamato all'eredità che compie un atto che avrebbe potuto compiere solo come erede, non può fruire del beneficio di inventario





In riferimento al quesito precedente aggiungo che purtroppo la moglie è stata consigliata male, sia dall’avvocato, commercialista e notaio: la banca non ha opposto nulla e fatto prelevare la signora senza problemi, la quale, successivamente, ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, redatto l’inventario e iniziato con procedura individuale i pagamenti dei debiti del defunto. Primi pagamenti verso l’INPS.
Ha richiesto l’autorizzazione al giudice per la vendita dell’azienda del defunto (cifra bassa).
Il giudice accetta la richiesta e la signora vende.
Con i soldi ricavati continua a pagare i debiti che però non riescono a coprire il tutto.
Finito l’attivo ereditario, considerando il prelievo effettuato nel quesito precedente, c’è una possibilità per la signora di non essere erede pura?
O meglio, come potrebbero i creditori del defunto fare cadere la signora dal beneficio?

La banca non avrebbe potuto opporsi al prelievo del 50% del saldo di conto corrente da parte del cointestatario del conto: bisognerebbe solo capire se il coniuge superstite ha prelevato dal conto corrente il 50% del saldo contabilizzato alla data del decesso del coniuge defunto oppure il 50% del saldo di conto corrente risultante dopo l’accredito, da parte della compagnia assicurativa, dell’importo del riscatto della polizza assicurativa.

Probabilmente avvocato, commercialista e notaio hanno correttamente consigliato il coniuge cointestatario superstite: solo che quando la signora ha prelevato il 50% del saldo di conto corrente nessuno, compresa la banca, ha tenuto conto del fatto che era stata accreditata una somma di danaro in data successiva al decesso dell’altro cointestatario defunto. Non è la prima volta che il diavolo fa le pentole, ma dimentica i coperchi … Sempre, beninteso, che le cose si siano svolte come riportate nel quesito, e, cioè, che il coniuge cointestatario superstite non abbia prelevato il 50% del saldo del conto subito dopo il decesso del coniuge cointestatario e prima dell’accredito disposto dalla compagnia di assicurazione.

Solo un erede o un creditore del coniuge cointestatario defunto potrebbe eccepire che il coniuge cointestatario superstite debba essere considerato erede puro e semplice e non erede con beneficio di inventario (e quindi che debba rispondere dei debiti del defunto con tutto il proprio patrimonio personale e non solo con il valore equivalente dei beni acquisiti in eredità e inventariati), chiedendo l’esibizione dell’ultimo estratto del conto corrente cointestato, in cui dovrebbe evincersi che il coniuge cointestatario superstite si è appropriato anche del 50% di un importo appartenente all’asse ereditario del defunto (prelevando il 50% del saldo dopo l’accredito dell’importo riconducibile al riscatto della polizza vita da parte del sottoscrittore poi defunto e non del saldo contabilizzato precedentemente a tale accredito e successivamente al decesso del coniuge cointestatario).

26 Gennaio 2024 · Michelozzo Marra


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