Prescrizione cartelle dopo interruzione rateazione (ulteriori chiarimenti)


Attualmente, si decade dal beneficio della dilazione della cartella esattoriale in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.





Sempre in riferimento alla prescrizione di cartelle esattoriali per debito INPS in presenza di rateazione concessa nel 2006 ed interrota nel 2007 (per impossibilità di far fornte alle rate onerose) volevo sapere se la sospensione che l’ente ha concesso unitamente alla rateazione decade con il mancato pagamento di una rata. Questo perchè in un precedente post è stato scritto:

“Per far valere la prescrizione di cartelle esattoriali, originate dall’omesso o insufficiente versamento contributivo, bisogna sempre accertarsi che INPS o Equitalia non abbiano notificato comunicazioni interruttive nei termini.”

La sospensione concessa con la rateazione si intende conclusa con la decadenza della rateazione stessa o deve essere notificata dall’ente (il che sembrerebbe discutibile in quanto elude il codice civile e la decorrenza delle prescrizioni rendendole paradossalmente anche infinite).

Inoltre vi chiedo se dal “cassetto fiscale” di equitalia sono reperibili tutte queste informazioni. Infine vi chiedo un consiglio: devo semplicemente attendere che Equitalia si faccia viva e solo in quel caso agire con richieste formali di annullamento delle cartelle per sopraggiunta prescrizione delle stesse?

Attualmente, si decade dal beneficio della dilazione della cartella esattoriale in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. All’epoca a cui si riferisce la sua vicenda (2006-2007) si decadeva dalla rateazione per sole due rate saltate, anche se non consecutive.

Con la rateazione della cartella esattoriale, viene accordata da Equitalia anche una sospensione dell’azione di riscossione coattiva (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento stipendio). La decadenza del beneficio di rateazione della cartella esattoriale comporta la potenziale riattivazione dell’azione esecutiva.

Equitalia rende disponibile, al presunto debitore, un servizio di estratto conto, che permette di consultare la posizione debitoria a partire dall’anno 2000. A me non risulta che tale servizio consenta anche di prendere visione della copia digitale della relata di notifica di ciascuna cartella esattoriale, né tanto meno, che, attraverso il servizio di estratto conto, sia possibile visualizzare l’eventuale carteggio intercorso fra creditore, agente esattoriale e debitore.

Le istanze in autotutela, e se del caso, il ricorso, è preferibile vadano presentati alla notifica dell’atto conseguente (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramento) a quello che si ritiene prescritto (la cartella esattoriale), eccependone la nullità per vizio insanabile (prescrizione) dell’atto presupposto.

9 Giugno 2014 · Simone di Saintjust


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