Calcolo Isee






Ho tre figli da un uomo che con cui non sono sposata e che risiede da solo in un comune diverso dal mio. Io e miei tre bambini abbiamo la residenza presso l’abitazione di mio padre e apparteniamo dunque allo stesso nucleo familiare anagrafico.

Per il calcolo della retta del nido, devo presentare l’Isee dei bambini. Vorrei che mio padre (il nonno dei bambini) non fosse incluso in tale conteggio perché io sono autonoma e mantengo i miei figli solo e soltanto con le mie forze (economiche e fisiche).

Mi è stato detto, e la correttezza di tale notizia vorrei verificare in questa sede, che posso presentare l’isee dei bambini sulla base della residenza del padre (dei bambini). Quindi in tal caso figurerebbero i redditi e le eventuali proprietà del papà dei bimbi e della mamma (cioè io), ma non del nonno.

Escludere il nonno non è purtroppo possibile: peraltro, il genitore non convivente nel nucleo familiare del figlio minorenne, e non coniugato con l’altro genitore, ai soli fini dell’ottenimento di prestazioni riservate ai figli minorenni (asilo nido, ad esempio), si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano altre condizioni (sia coniugato con persona diversa dalla madre del minore, abbia perso la patria potesta’, abbia figli in altre unioni).

Solo nel caso di coniugi non conviventi è possibile identificare il nucleo familiare ai fini ISEE con quello di uno dei due, aggiungendovi l’altro coniuge e la prole.

Per ovviare al fatto che lei è autonoma e mantiene i suoi figli solo e soltanto con le proprie forze (economiche e fisiche) ed escludere, così, dal nucleo familiare il genitore non convivente (e non coniugato, che non abbia figli in altre unioni) e’ necessario rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune in cui si risiede, e presentare istanza diretta ad accertare l’estraneita’ del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici verso i figli riconosciuti.

E’ sufficiente, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’, corredata dallo stato di famiglia.

Solo a seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, e previa relazione, il dirigente del settore certifichera’ l’eventuale stato di estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e figli.

Completata questa procedura, non sara’ piu’ necessario includere il genitore non convivente nel nucleo familiare o inserire la componente aggiuntiva relativa al padre naturale nell’ISEE dei figli minorenni.

23 Aprile 2015 · Simone di Saintjust


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Famiglia lavoro pensioni • DSU ISEE ISEEU • nucleo familiare famiglia anagrafica e sostegno al reddito • successione eredità e donazioni » Calcolo Isee. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.