Tutela per operazione di saldo e stralcio con società di recupero crediti






Il 02/07/2014 ricevo una raccomandata dalla Banca dell’Adriatico la quale mi comunica di aver ceduto il credito vantato nei miei confronti, compreso spese, interessi e quant’altro, nonchè le garanzie personali e reali alla Cessionaria Cross Factor SpA e che di conseguenza ogni versamento relativo al credito dovrà essere effettuato alla Cessionaria indicata.

Il 23/10/2014 la Cross Factor invia una raccomandata a me ed una a mio marito (che aveva firmato in Banca come garante), per confermare di avere acquistato pro-soluto il credito vantato e per invitarmi a prendere contatto con loro per la definizione del sospeso.

Il 10//04/2015 vengo contatto telefonicamente dal titolare di uno Studio Associato di tutela e gestione del credito, il quale mi propone una operazione a saldo e stralcio. Decido di aderire alla proposta ed il 18/05/2015 detto Studio mi invia, allegato ad una mail, la proposta di transazione da firmare e da rispedire con email unitamente ad una visura di chiusura attività alla cciaa ed un attestato di disoccupazione.

Come richiesto, invio la mail con la proposta firmata ed i documenti richiesti. Il 25/05/2015 lo Studio mi trasmette l’accettazione della proposta della Cross Factor (con copia per conoscenza alla Croma srl, che non so chi sia).

La domanda è la seguente:
Effettuando i versamenti concordati alla Cross Factor, posso essere certo di aver estinto tutte le obbligazioni con loro e con la banca?
Al buon fine dei versamenti posso richiedere che provvedano alla cancellazione dalla Crif del mio nominativo e di quello del garante?

Al perfezionamento dell’accordo a saldo stralcio e contestualmente al pagamento di quanto convenuto, il debitore deve richiedere ed ottenere la liberatoria integrale, ovvero il documento che attesta che il creditore si dichiara soddisfatto per ogni pretesa relativa alla posizione oggetto della transazione stragiudiziale.

Con la liberatoria il debitore (ed il garante) può poi presentare, decorsi 36 mesi dalla data in cui effettua il rimborso, istanza di cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi in cui è stato segnalato.

Qualora la liberatoria (o la segnalazione del creditore cessionario) faccia esplicito riferimento ad un rimborso parziale del credito vantato, si rischia di restare iscritti per la somma residuale.

25 Maggio 2015 · Lilla De Angelis


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