Successione ereditaria – Bonifico di 10 mila euro a favore di un suo nipote effettuato dal de cuius tre anni prima del decesso





Donazione, donazione effettuata in vita, eredità e successione, selezione - eredità e successione





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Mio padre è deceduto senza lasciare testamento: sul suo conto corrente giacevano circa 45 mila euro che abbiamo diviso io e mio fratello, unici eredi legittimi essendo mia madre, coniuge del defunto, premorta alcuni anni fa.

Spulciando gli estratti di conto corrente abbiamo notato un bonifico a favore di un mio cugino di secondo grado di 15 mila euro, risalente a 3 anni fa. Dobbiamo considerarlo un prestito o una donazione? E, nel primo caso, possiamo richiederne la restituzione?

Innanzitutto, bisogna verificare se c’è un contratto (anche una scritture privata) che il nipote del de cuius è in grado di esibire agli eredi legittimi per giustificare il bonifico di 15 mila euro come corrispettivo di una prestazione erogata a favore del de cuius o come prestito da restituire secondo le modalità ivi indicate.

Qualora non esistesse un contratto sottoscritto da entrambe le parti a base del trasferimento del denaro, il bonifico assume la connotazione di una donazione. Nella fattispecie, essendo la massa ereditaria pari a 60 mila euro (45 mila depositati in conto corrente e 15 mila donati in vita) la quota disponibile per donazioni a terzi del de cuius, in assenza di coniuge con due figli eredi è pari ad 1/3 della massa, cioè 20 mila euro.

Questo per dire che il defunto, con la donazione effettuate in vita di 15 mila euro, non ha leso la quota di legittima riservata ai propri figli.

Tuttavia, c’è un però: la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 1875/2017, ha avuto modo di chiarire che la donazione effettuata tramite bonifico bancario è una donazione tipica e diretta che, per essere valida, richiede, come previsto dall’articolo 782 del codice civile, la forma dell’atto pubblico, salvo che si tratti di somma di modico valore.

I giudici di legittimità, infatti, in quella occasione hanno stabilito che il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore.

Ora, la donazione di 15 mila euro al nipote è pari al 25% dell’eredita disponibile, che a sua volta è data dalla somma del relictum (eredità relitta, praticamente quanto lasciato dal defunto in conto corrente) e del donatum (cioè quanto donato in vita dal de cuius, nella fattispecie i 15 mila euro trasferiti al cugino dei due coeredi).

Tale donazione, quindi, non può considerarsi di modico valore: per cui è chiaro che potrebbe essere giustificata solo da un atto pubblico. In mancanza dell’atto pubblico gli eredi possono far valere il diritto alla restituzione dell’importo trasferito con bonifico.

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8 Settembre 2019 · Marzia Ciunfrini

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