Separazione di un’unica famiglia anagrafica in due nuclei familiari conviventi


Non possono convivere, sotto lo stesso tetto, due nuclei familiari fra i quali intercorrono mutui rapporti di parentela





A causa di denuncia per maltrattamenti ho dovuto lasciare la casa dove vivevo in comodato di uso con il mio ex compagno, sono percettrice di reddito di cittadinanza insieme a mio figlio di nove anni e purtroppo, nella casa in altra regione dove sono ospite non posso prendere la residenza e sto cercando una casa, come posso togliere il mio ex dal nucleo familiare senza cambiare residenza per avere un ISEE solo per me e mio figlio e per non essere responsabile delle sue decisioni in merito a variazioni sue di reddito?

Supponiamo che il nucleo familiare sia formato da madre, padre e bambino, con madre e padre non coniugati, il che vuol dire che esiste un’unica famiglia anagrafica, cioè un unico stato di famiglia in cui sono inclusi i tre soggetti: se nessuno fra madre e padre trasferisce la propria residenza, non c’è poco da fare, dal momento che non si possono costituire due famiglie anagrafiche, una, per esempio, formata da mamma e bambino e l’altra dal padre, visto che sotto lo stesso tetto non possono convivere due famiglie anagrafiche fra le quali esistono vincoli di parentela (fra il padre del bambino e il bambino, nella fattispecie, esiste un rapporto di parentela).

Al più, se il padre è stato escluso dalla potestà sul figlio egli non farà parte del nucleo familiare, che resterà, così, composto esclusivamente da madre e figlio.

Supponiamo, invece, che cambi residenza il genitore del bambino: va premesso che – per fruire del reddito di cittadinanza, oppure per fruire dei servizi previsti per il minore – la madre del bambino dovrà presentare DSU/ISEE minorenni e, quindi, il nucleo familiare riferito alla DSU/ISEE minorenni, formato da mamma e bambino e dunque l’ISEE di tale nucleo familiare dovrà sempre tener conto del contributo del padre non convivente con il bambino, a meno che il padre non convivente con il bambino:

– versi assegni di mantenimento periodici, stabiliti dall’Autorità giudiziaria, a favore del figlio;
– sia estraneo, in termini affettivi ed economici, con il figlio in base ad un accertamento effettuato dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

13 Luglio 2023 · Roberto Petrella


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