DOMANDA
Scusate se ripropongo lo stesso quesito, ma nella risposta precedente non ho trovato nessun tipo di aiuto al mio dubbio, in quanto nella risposta fornita mancano alcuni punti importanti, tra cui a quale ente presentare il ricorso visto che trattasi di cartella originata da multa. Comunque riscrivo quanto ho scritto in precedenza e spero di ricevere info il più dettagliate possibile.
Sto presentando un ricorso in opposizione ad una cartella esattoriale a seguito di multa auto, per i seguenti motivi:
-la cartella è stata consegnata per posta raccomandata e non con i mezzi di notifica indicati e stabiliti dalla legge in materia.
-Nella cartelle è omessa l’indicazione del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della stessa.
In questo caso a chi presentare il ricorso?
Visto che l’ente creditore risulta essere la prefettura, è possibile e soprattutto è consigliabile presentare il ricorso alla cartella presso la prefettura interessata?
Voglio cogliere l’occasione per indicarvi quanto contenuto nei dettagli degli importi:
Nella riga 1 è indicato:
codice tributo 5010 – descrizione: contav cod strada l.689/81 Art 180 circolava senza certificato di assicurazione – importi a ruolo: 77,50 – compensi entro le scadenze: 3,60 – compensi oltre le scadenze: 6,98
Nella riga 2 è indicato:
codice tributo 5011 – descrizione: contav cod strada magg.l.689/81 Art 180 circolava senza certificato di assicurazione – importi a ruolo: 31,00 – compensi entro le scadenze: 1,44 – compensi oltre le scadenze: 2,79
l’importo della multa era di 38 euro, ma nelle descrizioni non trovo nessun importo simile.
E’ tutto corretto?
voglio precisare che vorrei fare tutto da me in quanto piuttosto che affidarmi ad un legale e dover pagare relativa parcella(cosa che non posso permettermi) a questo punto mi conviene pagare al cartella esattoriale.
RISPOSTA
L’opposizione alla cartella esattoriale va presentata al Giudice di Pace, qualora essa tragga origine da sanzioni amministrative.
La procedura da seguire è quella prevista dall’art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella.
Le sanzioni pecuniarie previste dal c.d.s. variano da un minimo ad un massimo, e la legge prevede che in prima istanza sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
In pratica i 38 euro sono diventati quelli riportati nel codice 5010 (infrazione codice della strada) cui si aggiungono gli importi indicati dal codice 5011 (maggiorazione di legge o mora).
Se proprio non può permettersi il costo di un’adeguata assistenza legale o se ritiene che fruendo del supporto di un avvocato la “spesa non valga l’impressa”, le segnalo che l’ADUC fornisce il servizio di assistenza online “Scrivimi un ricorso” a costi accessibili e con un altissimo livello di professionalità e serietà.
21 Maggio 2022 - Giuseppe Pennuto