Abitavo a Milano con due coinquiline, ora non ci abito più e non ci devo tornare, di comune accordo il contratto di fornitura di gas e luce è stato intestato a me. Per litigi vari tra cui anche quelli economici (cercavano sempre di ritardare il pagamento dell'affitto) me ne sono andata. Hanno fatto la voltura intestando il contratto ad una delle due (non è nel mio stato di famiglia) e dopo che la società fornitrice di gas e luce gli ha fatto il cambio nominativo, non hanno più pagato le ultime bollette del contratto precedente intestato a me. Ora la società fornitrice mi ha contattata esigendo che io intestataria del contratto paghi quanto dovuto. Prima domanda: se non ho i soldi, il creditore cosa può farmi? Seconda domanda: può il creditore rivalersi sul nuovo contratto intestato alla coinquilina ed eventualmente staccare a loro la luce? ...
Voltura contratto luce - Eventuale morosità del vecchio cliente può essere trasferita al nuovo?
A seguito della separazione col mio ex marito, l'anno scorso ho richiesto ed ottenuto la voltura del contratto a lui precedentemente intestato, a mio nome. Ad oggi ricevo per posta ordinaria una fattura di conguaglio intestata a lui, dove si richiedono tutti gli importi dal 2011 al 2015 (€ 1.220,00). Il call center mi spiega che non avendo mai potuto effettuare la lettura del contatore luce tramite i loro addetti (che si trova all'interno dell'abitazione) hanno effettuato un ricalcolo delle somme e che manderanno anche a me un simile ricalcolo (a partire dalla data in cui sono diventata intestataria dello stesso contratto). Posso dire che in realtà non ho mai ricevuto la visita di nessuno nè sono stata mai contattata per posta o telefonicamente per ovviare a questa mancanza. In realtà la società fornitrice ci assicurò che col cambio del contatore con quello elettronico non ci sarebbe stato bisogno di ...
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito AGCM o Antitrust), con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti pagamento dei corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. Su invito dell'Autorità, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l'estraneità al debito pregresso ...