Morosità pregresse bollette luce e gas in caso di voltura o subentro – Si pagano solo se sussistono rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità fra nuovo e vecchio cliente


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito AGCM o Antitrust), con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti pagamento dei corrispettivi ancora dovuti (“morosità pregresse”) dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas.

Su invito dell’Autorità, i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le FAQ e la relativa modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo.

Tale intervento rende chiaro che non è possibile condizionare l’esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.

Gli operatori coinvolti sono ACEA ENERGIA, AGSM ENERGIA, AXPO ITALIA, EDISON ENERGIA, ENEL ENERGIA, ENGIE ITALIA, ENI GAS E LUCE, ESTRA ENERGIE, EVIVA, GEKO, GELSIA, GREEN NETWORK, LW ENERGY, MBI GAS E LUCE, MIWA ENERGIA, OPTIMA ITALIA, REPOWER VENDITA ITALIA e SORGENIA.

1 Dicembre 2018 · Giovanni Napoletano

Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui


Se il post è stato interessante, condividilo con i tuoi account Facebook e Twitter

condividi su FB     condividi su Twitter

Questo post totalizza zero voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inuutile

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it

Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!







Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!


Costa sto leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Morosità pregresse bollette luce e gas in caso di voltura o subentro – Si pagano solo se sussistono rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità fra nuovo e vecchio clienteAutore Giovanni Napoletano Articolo pubblicato il giorno 1 Dicembre 2018 Ultima modifica effettuata il giorno 1 Dicembre 2018 Classificato nelle categorie , , , , Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .

Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.

» accesso rapido anonimo (test antispam)

  • Anonimo 24 Marzo 2020 at 16:46

    Buona sera,io avrei 2 domande da fare,ho ricevuto delle bollette da pagare dello stesso anno da enel ed enel energia a nome di mia mamma deceduta nel 2018… le utenze da pagare sono 2014/2016 ma li devo pagare ?

    • Simone di Saintjust 24 Marzo 2020 at 18:18

      Se lei, che ci scrive, non ha rinunciato formalmente all’eredità di sua madre, è tenuto a pagare: potrebbe anche rinunciare adesso, se non ha accettato esplicitamente l’eredità oppure se non c’è stata accettazione tacita. La prescrizione è quinquennale e, dunque, ci sarebbe da verificare la debenza della/delle bolletta/bollette del 2014: ma c’è anche da verificare se il fornitore non abbia inviato a sua madre comunicazioni interruttive del termine di prescrizione in riferimento proprio alla/alle bolletta/bollette del 2014.

      Naturalmente se, per errore, le bollette di Enel ed Enel energia sono riferite ai medesimi consumi, la questione va approfondita per far rilevare il problema.