levata del protesto


Annotazione protesto cambiali per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Ai sensi dell'articolo 4 legge 12.02.1955, numero 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell'effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto - (cancellazione per riabilitazione)" Modulo (facsimile) di domanda (1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d'identità del medesimo. (2) Il versamento può essere effettuato [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali – istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione" La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un [ ... leggi tutto » ]


Assegno protestato » nessun risarcimento danni al correntista

23 Luglio 2013 - Carla Benvenuto


Nessun risarcimento danni al correntista che cita la banca per il protesto di un assegno Nessun risarcimento del danno per il correntista che emette un assegno, il quale viene successivamente protestato a causa dell'incapienza del conto corrente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 3286/13, ha sancito che: In caso di incapienza del conto corrente, non sussiste una posizione di interesse legittimo del correntista, consistente nel legittimo affidamento dello stesso di essere avvertito della presenza dell'assegno, al fine di evitare ancora una volta la levata del protesto. In tal caso, infatti, si è in presenza di un interesse di mero fatto del correntista, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo. A parere degli Ermellini, quindi, l'interesse del correntista non riveste né la forma di diritto soggettivo, né quella di interesse legittimo, anche perché non sussiste alcun obbligo da parte della banca di informare il proprio [ ... leggi tutto » ]


Pubblicazione del protesto – tempi e costi di cancellazione

22 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


La procedura di protesto dei titoli di credito Il titolo di credito, che prevede il pagamento di una somma a favore di un creditore ad una scadenza certa, viene consegnato, se non coperto (cioè se non è pagato o non ci sono risorse per il pagamento presso la banca alla data indicata), dal creditore (privato o banca emittente) ad un notaio, ad un ufficiale giudiziario o ad un segretario comunale. Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione del titolo protestato su appositi registri. Il giorno successivo alla fine di ogni mese, i pubblici ufficiali sopra menzionati devono inviare al Presidente della Camera di Commercio l'elenco dei protesti levati nel periodo (che va dal giorno 27 di ogni mese al giorno 26 del mese successivo) su supporto informatico o per via telematica. La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco, entro 10 giorni dalla [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali

20 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali - Deposito voncolato Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali. Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del "certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (articolo 9, DPR 290/1975). Modulo (facsimile) di domanda Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell'utente firmato dall'avente diritto - il firmatario [ ... leggi tutto » ]