La procedura di protesto dei titoli di credito
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Il titolo di credito, che prevede il pagamento di una somma a favore di un creditore ad una scadenza certa, viene consegnato, se non coperto (cioè se non è pagato o non ci sono risorse per il pagamento presso la banca alla data indicata), dal creditore (privato o banca emittente) ad un notaio, ad un ufficiale giudiziario o ad un segretario comunale.
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all’iscrizione del titolo protestato su appositi registri.
Il giorno successivo alla fine di ogni mese, i pubblici ufficiali sopra menzionati devono inviare al Presidente della Camera di Commercio l’elenco dei protesti levati nel periodo (che va dal giorno 27 di ogni mese al giorno 26 del mese successivo) su supporto informatico o per via telematica.
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell’elenco, entro 10 giorni dalla ricezione, nonché a tutte le eventuali variazioni.
Il fatto che il protesto sia reso pubblico serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.
Il soggetto protestato rimane iscritto nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti per 5 anni, fatte salve le ipotesi di cancellazione e/o riabilitazione che vedremo di seguito.
La cancellazione dal Registro è automatica solo nel caso in cui siano decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In tutti gli altri casi, occorre che l’interessato, o persona da lui delegata, avvii le procedure previste per ottenere la cancellazione.
I costi delle procedure necessarie per effettuare visure e chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti sono evidenziati nella tabella sottostante.
Il personale dell’Ufficio Protesti assiste tutti gli utenti in ogni fase della procedura di cancellazione, che può essere avviata e seguita direttamente dall’interessato.
- Visure protesti – Per ogni nominativo 2,00 euro;
- certificati protesti – Diritti di segreteria: per ogni nominativo 5,00 euro;
- istanza di cancellazione – Per effetti pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto: diritti di segreteria per ogni effetto 8,00 euro, marca da bollo 14,62 euro.
22 Luglio 2013 · Ludmilla Karadzic
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Commenti e domande
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Sono stato socio di una società di capitali srl dal 2011 al 2012, ci siamo separati ed ho aperto una mia attività.
Però il titolare non ha presentato i doc firmati per la cessione quote in data 2012, ma li ha presentati in data 2016 nel frattempo ha avuto i protesti di cambiali ed assegni, non so se sono stati pagati .
Avrò problemi ad accedere al credito con la nuova società perchè risulta che sono stato socio dell’altra che ha avuto protesti
Dopo quanto tempo si cancellano?
Certamente qualche problema deve aspettarselo: i protesti di assegni e cambiali si cancellano dal Registro Informatico dei Protesti (RIP) dopo cinque anni dalla levata. Tuttavia, le informazioni a scopi commerciali su eventi pregiudizievoli che hanno riguardato società e soci possono essere conservate fino a dieci anni.
False riabilitazioni a protestati – arrestate 12 persone, 450 le denunce
Per la produzione dei falsi documenti, necessari per ottenere il decreto di riabilitazione protesti, i membri dell’organizzazione si sono avvalsi anche della collaborazione di alcune stamperie capitoline che hanno abusivamente riprodotto i sigilli di Stato e i timbri comunali, utilizzati successivamente per la formazione degli atti falsi. La frode non si è poi limitata al conseguimento della riabilitazione presso il Tribunale Civile. Infatti, una volta ottenuto il decreto riabilitativo, gli appartenenti al sodalizio criminale, attraverso la connivenza di alcuni funzionari in servizio presso le Camere di Commercio di Roma e di Frosinone, riuscivano a ottenere l’indebita cancellazione dei protesti, “ripulendo” definitivamente la posizione dei propri clienti.
L’operazione di servizio, che si è sviluppata attraverso l’esame di migliaia di fascicoli, facilitato dalla collaborazione della Camera di Commercio di Roma. I finanzieri sono stati coordinati dal Pubblico Ministero della Procura di Roma Luca Tescaroli. Grazie a questa indagine le fiamme gialle hanno interrotto un sistema criminale che aveva determinato, nel tempo, un vero e proprio inquinamento dell’economia legale, consentendo a falsi riabilitati di accedere nuovamente al credito e di perfezionare negozi giuridici privi dei necessari requisiti patrimoniali per affrontare un qualsiasi investimento e tutto ciò pregiudicando sia gli ignari istituti di credito e finanziari eroganti il credito che i soggetti economici con i quali, di volta in volta, i falsi riabilitati stringevano rapporti commerciali.
Dovresti aver espiato la tua pena.
Cinque anni di permanenza al RIP è il massimo. Dunque dovresti poter riavviare un’attività.
Temo di sì
L’iscrizione al CAI, a meno che tu non abbia commesso altre irregolarità successivamente, non supera i sei mesi e la cancellazione è automatica dopo tale periodo.
Quindi ti consiglio di contattare la filiale della Banca d’Italia a te più vicina per risolvere il problema.
Potrebbe essere un errore, ma è comunque necessario verificare la cosa.
Si giustifica come sanzione amministrativa per aver emesso comunque assegni non coperti o per aver emesso assegni senza autorizzazione (revoca per precedenti illeciti) ed il cui pagamento è è stato regolarizzato dopo 60 gg. dalla data di presentazione del titolo.
La legge 386/90, modificata dal d.lgs.507/99 che ha trasformato l’emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.
Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.
Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.
In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.
Nel primo caso tale divieto si applica quando l’importo dell’assegno emesso senza provvista (oppure l’importo di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) e’ superiore ai 2.582,28 euro.
Quando invece l’importo dell’assegno (o di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu’ pesanti (come l’interdizione all’esercizio dell’attivita’ professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.
Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo’ scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.
Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l’entita’ a seconda della gravita’ dell’illecito e dell’importo dell’assegno.
scusa la mia perplessità…ma a me sembra strano che le compagnie telefoniche non ti facciano un contratto perchè iscritto nella centrale rischi….
non è che ci sono bollette insolute a tuo nome con le compagnie telefoniche ?
E’ vero, non so con quale diritto le compagnie telefoniche consultano i protesti ed il crif.
Se chiedi solo la linea ti stipulano il contratto ma se chiedi il contratto con telefonino non te lo danno.
Aspettare che passino 5 (cinque) anni dalla levata del protesto.
I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, denominato Cattivi pagatori, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l’atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio. Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente.