Assegno protestato » Nessun risarcimento danni al correntista

Nessun risarcimento danni al correntista che cita la banca per il protesto di un assegno

Nessun risarcimento del danno per il correntista che emette un assegno, il quale viene successivamente protestato a causa dell'incapienza del conto corrente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza 3286/13, ha sancito che: In caso di incapienza del conto corrente, non sussiste una posizione di interesse legittimo del correntista, consistente nel legittimo affidamento dello stesso di essere avvertito della presenza dell'assegno, al fine di evitare ancora una volta la levata del protesto.

In tal caso, infatti, si è in presenza di un interesse di mero fatto del correntista, per nulla assimilabile ad un interesse legittimo.

A parere degli Ermellini, quindi, l’interesse del correntista non riveste né la forma di diritto soggettivo, né quella di interesse legittimo, anche perché non sussiste alcun obbligo da parte della banca di informare il proprio cliente dell'assegno a vuoto. Inoltre il protesto, in quanto evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell'istituto di credito, ma semmai è a carico del correntista che non poteva certamente ignorare la circostanza che il conto corrente a lui intestato fosse non capiente.

Dopo il protesto di un assegno, il cliente di un istituto di credito, citava la banca presso il Tribunale di Pistoia per contestare la validità del protesto ed ottenere un indenizzo per i danni subiti. Secondo l'uomo, infatti, la banca avrebbe dovuto avvertirlo dell'incapienza del proprio conto corrente.

Il giudice di merito, però, dichiarava legittimo il protesto dell'assegno emesso e rigettava anche la domanda del traente al risarcimento dei danni.

Così, l'uomo proponeva ricorso per appello.

Qui, la Corte Territoriale, rigettava il ricorso nell'ambito del protesto, confermando la legittimità, ma riconosceva al correntista almeno il diritto al risarcimento danni.

Dopo questa sentenza, che accoglieva parzialmente ma non totalmente le richieste di ambo le parti, sia l'istituto di credito che il correntista decidevano di ricorrere in Corte di Cassazione.

Ma la Suprema Corte non condivide quanto asserito dai giudici territoriali e sul punto ribalta la pronuncia della Corte d’appello.

L’aspettativa del ricorrente, difatti, non può essere elevata ad interesse legittimo, consistendo soltanto in un interesse di mero fatto e, per tale ragione, non tutelabile dall'ordinamento giuridico.

Tra le argomentazioni utilizzate dalla Suprema Corte quella che l’interesse del correntista non riveste né la forma di diritto soggettivo, né quella di interesse legittimo, anche perché non sussiste alcun obbligo da parte della banca di informare il proprio cliente dell'assegno a vuoto.

A ciò si aggiunga come il protesto, in quanto evento dannoso, non è riferibile alla condotta dell'istituto di credito, ma semmai è a carico del correntista che non poteva certamente ignorare la circostanza che il conto corrente a lui intestato fosse non capiente.

Inoltre, neppure può ravvisarsi una condotta illecita ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile tenuta dalla banca e tale circostanza, da sola, impedisce di configurare il presupposto alla base del quale si pone il diritto al risarcimento.

In via conclusiva la Suprema Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale proposto dall'istituto di credito e, nel decidere nel merito, rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

23 Luglio 2013 · Carla Benvenuto


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3 risposte a “Assegno protestato » Nessun risarcimento danni al correntista”

  1. barbaras ha detto:

    Sono socia di una azienda srl, con la capacità di firma su c/c e assegni, ho emesso un assegno a firma mia, ero presente io al momento del pagamento, senza il timbro perchè non l’avevo a disposizione.
    l’assegno non è stato possibile coprirlo per mancanza fondi, non erano arrivati i previsti pagamenti dei clienti. L’assegno è stato pagato entro i 60 gg evitando l’iscrizione in CAI, ma la banca mi ha riservato una bella sorpresa, mi sono ritrovata protestata, io personalmente, non l’azienda. Chiedo solo se tutto questo è regolare.
    Come avrete capito abbiamo diversi problemi con le banche e vorrei anche che qualcuno controllasse i nostri estratti conto per capire se gli interessi che ci hanno applicato siano corretti. Avete da consigliarmi qualcuno di vs fiducia per questo?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      In mancanza del timbro, o delle indicazioni relative al soggetto giuridico titolare del conto corrente, può essere elevato protesto nei confronti di chi sottoscrive l’assegno, con causali tipo la carenza di potere o perché chi firma non è mai stato titolare di convenzione d’assegno.

      Ciò indipendentemente dalla disponibilità dei fondi sul conto corrente.

      Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti alla copertura, la legge prevede che venga protestato il soggetto giuridico.

      Sarebbe importante conoscere la causale di protesto. Probabilmente la banca ha voluto evitare il protesto della società per mancanza di fondi.

      Per quanto attiene la verifica di eventuali interessi anatocistici o usurari, applicati al conto corrente, mi spiace, ma non abbiamo alcun riferimento che possa ritornarle utile.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Quando l’assegno è tratto sul conto intestato alla società senza indicazione della ragione sociale, esso risulta irregolare perché in violazione della norma di cui all’art. 11 del r.d. n. 1736/1933, secondo la quale ogni sottoscrizione dell’assegno deve contenere l’indicazione del soggetto giuridico che si obbliga.

      Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la ratio dell’art. 11 della legge assegni è proprio quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive, così obbligandosi in via cartolare. Per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al fine di stabilire il collegamento “funzionale” tra chi sottoscrive e l’ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione.” (si vedano sul punto Cassazione numero 1469/77 e Cass. numero 7761/2004).

      Da ciò discende che un assegno emesso sul conto della società, ma senza recare alcuna indicazione cartolare della società stessa , si deve considerare emesso in assenza di autorizzazione e quando lo stesso risulti impagato per mancanza di fondi. E, quindi, nel momento in cui la procedura di check truncation non sia andata a buon fine, la banca trattaria deve considerare che l’assegno sia stato tratto in assenza di autorizzazione e pertanto deve provvedere ad iscrivere il nominativo del traente nell’archivio informatico di cui all’art. 10-bis, l. n. 386/1990 (art. 9, l. 386/1990).

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