debiti ed eredità


Al coniuge superstite non può mai essere conferita la qualità di possessore dei beni ereditari in conseguenza dell’esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che corredano la casa familiare

18 Novembre 2015 - Carla Benvenuto


La permanenza del coniuge superstite dopo il decesso dell'altro coniuge nell'abitazione familiare appare qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano. Questo vale sia qualora il coniuge superstite sia legatario (successione per testamento) sia nell'ipotesi di successione legittima: pertanto deve escludersi che il fatto di continuare ad abitare, dopo l'apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano possa conferire al coniuge superstite la qualità di possessore di beni ereditari. Questo il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 23406/15. [ ... leggi tutto » ]


Il creditore non può sostituirsi al debitore, che ha ereditato per testamento il diritto di abitazione, per rivendicare la lesione della quota di legittima

26 Ottobre 2015 - Roberto Petrella


Tanto per semplificare le idee, supponiamo che il de cuius non abbia fatto testamento ed abbia lasciato in eredità ai suoi due figli un immobile ciascuno, di uguale valore commerciale. Supponiamo che dei due figli uno sia debitore e rinunci all'eredità. Il creditore del figlio debitore, in base all'articolo 524 del codice civile, può impugnare la rinuncia, o meglio esercitare azione revocatoria dell'atto di rinuncia. Infatti, se taluno rinuncia a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia. E se il figlio debitore accetta con beneficio di inventario? In questo caso il creditore potrebbe ricorrere a quanto disposto dall'articolo 481 del codice civile. Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un [ ... leggi tutto » ]


Debiti ed eredità – i coeredi non sono debitori solidali

15 Ottobre 2015 - Ornella De Bellis


La legge stabilisce che i coeredi contribuiscono fra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Pertanto fra gli eredi non esiste un vincolo di solidarietà e gli stessi sono tenuti a rispondere del debito eventuale del de cuius esclusivamente pro quota, corrispondente alla porzione dell'asse ereditario ricevuto, vuoi come erede legittimo, vuoi come erede legittimario, vuoi come erede testamentario. Questo il principio sancito dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19253/13. [ ... leggi tutto » ]


Accettazione con beneficio di inventario – può essere opposta dall’erede anche per le imposte di successione e catastale da versare all’erario

1 Settembre 2015 - Giorgio Valli


La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditati, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere il versamento dell'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario l'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare [ ... leggi tutto » ]


Eredità di un immobile – se il defunto lascia al debitore il diritto di abitazione il creditore non può esperire azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere nei confronti dei coeredi ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima

16 Settembre 2014 - Ludmilla Karadzic


Eredità di un immobile - Se il defunto lascia al debitore il diritto di abitazione il creditore non può esperire azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere nei confronti dei coeredi ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima Supponiamo che il debitore accetti il diritto di abitazione, a lui destinato nel testamento, e rinunci a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. In questo modo, il debitore preclude al creditore la possibilità di soddisfarsi sui beni che, in caso di esito positivo di una eventuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, entrerebbero a far parte del suo patrimonio. La domanda che ci si pone è se possa essere oggetto di revocatoria, da parte del creditore, la rinuncia del debitore ad esercitare azione [ ... leggi tutto » ]