Accettazione con beneficio di inventario ed imposta di successione
La limitazione della responsabilita’ dell’erede per i debiti ereditati, derivante dall’accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, e’ opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non puo’ liquidare od esigere il versamento dell’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.
L’erede che abbia accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede e’ necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità.
Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell’inventario l’Agenzia delle entrate puo’ procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare l’imponibile.
Per finire, l’esecuzione coattiva della astratta liquidazione del tributo, coerente con l’ammontare dell’asse ante-inventario, deve intendersi condizionata dalla conclusione della procedura di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
In sintesi, quelle appena enunciate sono le direttive impartite dai giudici della Corte di cassazione nell’ordinanza 14847/15.
1 Settembre 2015 · Giorgio Valli
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Io ho accettato con beneficio d’inventario l’eredita di mio padre, deceduto nel 2012. Facendo tutti i passaggi con il notaio oggi, 18 novembre 2018, mi arriva una cartella dell agenzia delle entrate dove mi chiede di pagare 35 mila euro. La cartella è arrivata a nome mio senza specificare erede e controllando la cartella risultano debiti di mio padre. Possono farlo?
Accettando l’eredità con il beneficio di inventario, lei è divenuto erede dei debiti del papà defunto, sebbene nei limiti di quanto ricevuto in eredità. Per questo motivo, il creditore (nella fattispecie Agenzia delle Entrate) non può fare altro che notificare a lei, erede, seppur beneficiato, un qualsiasi debito di suo padre che non sia prescritto o decaduto. Con il notaio potrà solo verificare se c’è, o meno, capienza dei 35 mila euro nella massa ereditaria a suo tempo inventariata.