Accettazione con beneficio di inventario – Può essere opposta dall’erede anche per le imposte di successione e catastale da versare all’erario
La limitazione della responsabilita’ dell’erede per i debiti ereditati, derivante dall’accettazione dell’eredita’ con beneficio d’inventario, e’ opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non puo’ liquidare od esigere il versamento dell’imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede.
L’erede che abbia accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede e’ necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità.
Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell’inventario l'Agenzia delle entrate puo’ procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare l’imponibile.
Per finire, l'esecuzione coattiva della astratta liquidazione del tributo, coerente con l’ammontare dell’asse ante-inventario, deve intendersi condizionata dalla conclusione della procedura di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
In sintesi, quelle appena enunciate sono le direttive impartite dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 14847/15.
1 Settembre 2015 · Giorgio Valli
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