Eredità di un immobile – Se il defunto lascia al debitore il diritto di abitazione il creditore non può esperire azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere nei confronti dei coeredi ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima

Eredità di un immobile - Se il defunto lascia al debitore il diritto di abitazione il creditore non può esperire azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere nei confronti dei coeredi ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima

Supponiamo che il debitore accetti il diritto di abitazione, a lui destinato nel testamento, e rinunci a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima.

In questo modo, il debitore preclude al creditore la possibilità di soddisfarsi sui beni che, in caso di esito positivo di una eventuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, entrerebbero a far parte del suo patrimonio.

La domanda che ci si pone è se possa essere oggetto di revocatoria, da parte del creditore, la rinuncia del debitore ad esercitare azione di riduzione per lesione della propria quota di legittima.

Ora, è pacifico che possano essere oggetto di revocatoria, non solo gli atti di alienazione che comportino una diminuzione del patrimonio del debitore, ma anche quelli che possano comprometterne la consistenza nel futuro, come gli atti di rinuncia all'eredità.

Sappiamo anche che la rinuncia dell'erede debitore ad ottenere la quota di legittima è revocabile su richiesta del creditore, come risulta, fra l'altro, da questa sentenza.

Ma, nel caso che stiamo esaminando c'è qualcosa in più: il debitore, pur leso nella quota di legittima, accetta il diritto di abitazione che gli viene lasciato per testamento e rinuncia a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione per lesione della quota di legittima. Come vedremo, si tratta di un dettaglio che può cambiare, da così a così, gli esiti del giudizio sulla fattibilità dell'azione revocatoria promossa dal creditore rispetto alla rinuncia del debitore di esperire azione di riduzione per ottenere la quota di legittima che gli spetterebbe.

Perché non è esperibile l'azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima

Per giurisprudenza consolidata è necessario accertare se l'atto di rinuncia del debitore si ricollega ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita al patrimonio del rinunciante o se, invece, si sostanzi nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale del debitore.

Nel caso di rinuncia all'eredità, l'azione revocatoria è senza dubbio ammissibile. Nel secondo caso, invece, l'atto di rinuncia del debitore ad esercitare azione di riduzione per lesione della propria quota di legittima, non consente l'esercizio dell'azione revocatoria.

Infatti, l'ipotetica revoca dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione della quota di legittima, non comporterebbe l'immediato incremento del patrimonio del debitore: al debitore resterebbe il diritto di abitazione, la facoltà di rinunciare a tale diritto e la possibilità di esercitare l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, previa rinuncia al diritto di abitazione.

Il possibile incremento del patrimonio del debitore, dunque, resterebbe ancorato all'esito dell'azione di riduzione della quota di legittima, a sua volta condizionata da una preventiva rinuncia, da parte del debitore, al diritto di abitazione assegnatogli per testamento ed accettato.

In altre parole, l'accoglimento della domanda di revocatoria della rinuncia del debitore ad esercitare azione di reintegrazione della propria quota di legittima, non consentirebbe al creditore, comunque, di aggredire la quota di proprietà dei beni ereditari, perché questi resterebbero nella titolarità degli eredi sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione che, peraltro, non potrebbe essere avviata senza l'esplicita rinuncia del debitore al diritto di abitazione. E, l'accoglimento di una domanda che non consente di ottenere il bene cui l'azione è finalizzata, non può ritenersi compatibile con l'azione revocatoria.

A questo punto, tuttavia, viene spontaneo interrogarsi se l'inefficacia dell'atto di rinuncia del debitore, a proporre azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, non potrebbe consentire al creditore di sostituirsi al debitore proprio nell'azione di riduzione.

Un esempio di azione revocatoria della rinuncia del debitore ad esercitare azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima è stato già esaminato in questo articolo.

All'eccezione appena sollevata si può rispondere facendo notare che la titolarità della possibile azione di riduzione in capo al debitore presupporrebbe, come già evidenziato, l'espressa rinuncia al diritto di abitazione da parte dello stesso: e il creditore non può sostituirsi al debitore anche nella rinuncia al diritto di abitazione. E, quindi, resterebbe l'incompatibilità, con l'ordinamento giuridico, di un'azione revocatoria che abbia come risultato solo l'inefficacia dell'atto revocando e non anche la possibilità di soddisfare il credito.

Insomma, è inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di accettazione del diritto di abitazione in sostituzione della quota di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, atteso che l'eventuale accoglimento dell'azione revocatoria non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati nel testamento sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, che presuppone, fra l'altro, la rinuncia al diritto di abitazione.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 4005/2013.

16 Settembre 2014 · Ludmilla Karadzic


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