Il creditore non può sostituirsi al debitore, che ha ereditato per testamento il diritto di abitazione, per rivendicare la lesione della quota di legittima

Tanto per semplificare le idee, supponiamo che il de cuius non abbia fatto testamento ed abbia lasciato in eredità ai suoi due figli un immobile ciascuno, di uguale valore commerciale. Supponiamo che dei due figli uno sia debitore e rinunci all'eredità.

Il creditore del figlio debitore, in base all'articolo 524 del codice civile, può impugnare la rinuncia, o meglio esercitare azione revocatoria dell'atto di rinuncia. Infatti, se taluno rinuncia a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia.

E se il figlio debitore accetta con beneficio di inventario? In questo caso il creditore potrebbe ricorrere a quanto disposto dall'articolo 481 del codice civile. Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare. Quindi il figlio debitore o accetta e viene escusso, oppure rinuncia ed allora si ritorna al punto precedente.

Ipotizziamo adesso che il de cuius, conoscendo la grave esposizione debitoria di uno dei suoi due figli, abbia fatto testamento, lasciando al figlio non debitore entrambi gli immobili e nulla al figlio debitore, ed abbia demandato, eventualmente, ad accordi informali fra i due fratelli le modalità con cui compensare il figlio debitore della lesione della quota di legittima.

In questo scenario il creditore del figlio debitore potrebbe avvalersi di quanto disposto dell'articolo 2900 del codice civile per sostituire l'erede debitore nella richiesta giudiziale di riduzione dell'eredità, rivendicando la lesione della quota di legittima concretizzatasi con il testamento chiedendo al giudice l'attribuzione al figlio debitore di uno dei due immobili. Infatti, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare.

Supponiamo, stavolta, che il de cuius, conoscendo la grave esposizione debitoria dei uno dei suoi due figli, abbia fatto testamento, lasciando al figlio non debitore entrambi gli immobili e al figlio debitore il diritto di abitazione (legato) di uno degli immobili, ancora demandando ad accordi fra i due fratelli le modalità con cui compensare il figlio debitore della lesione della quota di legittima.

Cosa può fare il creditore in una situazione simile? Soccorre il debitore l'articolo 551 del codice civile se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. In poche parole, nello scenario ipotizzato è necessaria la preventiva rinuncia del figlio debitore al diritto di abitazione, disposto per testamento, per rivendicare la lesione della quota di legittima.

Il creditore può surrogarsi al figlio debitore del de cuius per chiedere la rinuncia al diritto di abitazione ex articolo 2900 del codice civile? No, perchè lo stesso articolo prima citato stabilisce anche che il creditore può sostituire l'erede debitore purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Su queste basi la pronuncia della Corte di cassazione (sentenza 4005/2013) Non è ammissibile l'azione revocatoria ex articolo 2901 del Codice Civile, la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore, rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all'accoglimento dell'azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione revocatoria, secondo la ratio assegnatale dal legislatore. Nella specie, è inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato.

In definitiva, per conseguire il risultato dell'azione revocatoria di garanzia patrimoniale a favore del creditore, e cioè che nel patrimonio del debitore entri la quota di proprietà dei beni ereditari corrispondente alla legittima, è necessaria la rinuncia espressa al legato in sostituzione di legittima e il positivo esito dell'azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie. Fino alla positiva conclusione dell'azione di riduzione, le disposizioni testamentarie che attribuiscono la proprietà dei beni agli eredi restano inalterate e rimangono valide e operanti anche se potenzialmente lesive della quota di legittima.

Insomma, è inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di accettazione del diritto di abitazione in sostituzione della quota di legittima in quanto essa sarebbe subordinata alla rinuncia preventiva del diritto di abitazione esercitata dal debitore che ha acquisito tale diritto. Nè la rinuncia all'acquisito diritto di abitazione potrebbe essere richiesta dal creditore in surrogazione del debitore.

26 Ottobre 2015 · Roberto Petrella


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