Vecchissimi debiti di mio padre nullatenente









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Salve, mio padre ex artigiano, ha una esposizione debitoria verso Equitalia di circa 60 mila euro: l’indebitamento in questione deriva da pagamenti INAIL mai versati. Con 5 figli a carico non potè mai onorare i suoi doveri con l’Istituto.

Ad oggi ha quasi 77 anni, è nullatenente e non percepisce reddito, nè pensione. Vive con mia mamma pensionata minima e invalida nella casa da lei ereditata e per paura di essere vessati dall’agenzia delle Entrate non vi hanno mai portato la residenza, lasciandola dove erano registrati molti anni fa.

I debiti in questione partono dall’annualità 1981 ad oggi.

Vorrei sapere:

1) debiti dal 1981 sono ancora esigibili o sono prescritti?
2) possono rivalersi sui beni di mia mamma?
3) nella casa dove vivono i miei genitori sono residenti anche i miei fratelli che formano nucleo familiare a parte. Nel momento in cui i miei genitori si regolarizzeranno portando la residenza là, e arriveranno quindi anche le notifiche di Equitalia, quest’ultima può procedere al pignoramento dei beni presenti in casa nonostante ci sia un altro nucleo familiare?

I miei genitori sono anziani e terrorizzati, hanno paura di perdere le poche cose che hanno, nonchè di essere umiliati in paese nel caso equitalia gli portasse via il mobilio.

Impossibile rispondere al quesito circa l’eventuale prescrizione dei debiti con INAIL: bisognerebbe sapere se il creditore ha inviato nel tempo le comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione. Verosimile che ciò sia avvenuto e che, di conseguenza, i crediti siano ancora esigibili dal momento che suo padre ha anche cambiato domicilio senza variare la residenza anagrafica.

Per quanto attiene il pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore di cui ci chiede conto, bisogna dire che non si tratta di un’azione esecutiva particolarmente efficace per il creditore: quest’ultimo dovra’ anticipare, infatti, le spese di custodia dei beni pignorati e quelle necessarie per la procedura di vendita all’asta. E’ chiaro che, per non aggiungere il danno alla beffa, prima di attivare il pignoramento presso la residenza del debitore, il creditore deve avere una ragionevole certezza di poter recuperare beni il cui collocamento nel circuito delle aste giudiziarie possa dar luogo ad un ricavato tale da compensare non solo il credito vantato, ma anche le spese anticipate.

Insomma, i beni da pignorare individuati presso la residenza del debitore devono avere un valore anche se usati: mobili da antiquariato o antichi si’, ma non mobili vecchi.

I beni ereditati da uno dei coniugi non rientrano nella comunione dei beni se questo è il regime patrimoniale adottato dai suoi genitori. La pensione minima percepita da sua madre è, comunque, praticamente impignorabile.

STOPPISH

10 Novembre 2015 · Ludmilla Karadzic

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