Mio padre indebitato e nullatenente vive con me – Possono pignorare i beni presenti a casa mia?


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Mio padre libero professionista, ha problemi con il fisco derivanti da tasse sul lavoro non pagate (Irpef, IVA ed altro): l’ammontare di tutto verte sui 30 mila euro, debiti assunti per il sostentamento della famiglia.

Mia madre casalinga guadagna qualcosa con qualche lavoretto in nero, mio fratello lavora a tempo indeterminato presso un’azienda e io spero che il lavoro che sto facendo (stage per ora) si mantenga.

La casa in cui vivo è intestata a me tramite donazione da parte di mia nonna e mio padre è solo residente, le uniche cose a lui intestate sono l’utenza della rete elettrica e il bombolone del gas. Le auto sono intestate a mia madre. Mi chiedevo se in caso di pignoramento (su mio padre) di beni mobili, gli ufficiali giudiziari possano rivalersi sui beni presenti in casa mia, o meno.

Vorrei dimostrare che i beni della casa appartengano a me, ai miei nonni o a mio fratello. Finora mio padre ha ricevuto un pignoramento presso terzi, però ho paura che prima o poi si rifacciano sui beni siti in casa.

Come già continuamente ripetuto in questo forum, il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: Equitalia vi ricorre solo, per quanto ci e’ dato conoscere, quando nella residenza o nel domicilio del debitore e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprietà: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprietà del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in esso collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Cio’ significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante sarebbe costretto a rivolgersi ad un un avvocato per presentare al giudice delle esecuzioni istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il piu’ delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

21 Ottobre 2015 · Patrizio Oliva


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