Nel dicembre 2019 è morto mio padre e sono l’unico figlio legittimo: mio padre era divorziato da mia madre (deceduta nel 2008) e si era poi risposato la scia superstite la sua seconda moglie.
Ho accertato con il mio legale che mi spetta la legittima da mio padre di 1/3.
Egli aveva un conto bancario assieme alla sua seconda moglie ed al figlio di lei, non riconosciuto da mio padre.
Il conto era quindi cointestato a tre persone; non so se con firma congiunta o disgiunta.
La banca dove avevano il conto ha rilasciato l’estratto alla data della morte di mio padre riportante la cifra di 150.000 euro ed ha anche dichiarato in 50.000 euro l’importo da considerare per l’asse ereditario.
Mi pare quindi che la banca ha diviso in tre l’intero importo(150.000); considerando poi una di queste tre parti come importo nella disponibilità di mio padre(50.000).
Su questa sua diponibilità io avrei quindi poi la mia legittima di un terzo(16.666).
E’ corretto questo calcolo fatto dalla banca?
La seconda moglie di mio padre e suo figlio non hanno fatto l’atto di successione in quanto mio padre non aveva immobili e l’importo in successione non supera i 100.000 euro.
Sulla assenza di immobili in capo a mio padre so che è vero.
Come si calcolano i 100.000 di soglia per non fare la successione.
Sono solo i 50.000 indicati dalla banca nella diponibilità di mio padre?
Con il mio legale sto chiudendo l’incasso della mia legittima con un accordo bonario scritto.
Detto incasso avrei dovuto farlo entro 12 mesi dalla morte di mio padre?
Incassando la mia legittima accetto implicitamente l’eredità e quindi eventuali debiti che mio padre aveva?
Come posso tutelarmi rispetto a questo?
Da quanto lei riporta (e non esplicitamente chiarito) si dovrebbe arguire che il figlio del coniuge sposato in seconde nozze abbia dimostrato (o sia in grado di dimostrare) un rapporto di filiazione con il defunto.
Per quanto riguarda il conto corrente cointestato a (che supponiamo a firma disgiunta ma la natura del rapporto può essere accertata dall’erede) fra il suo genitore, la matrigna ed il fratellastro, la parte del saldo attribuibile al genitore non è necessariamente pari al saldo diviso il numero dei cointestatari (nella fattispecie, 50 mila euro). Chi vi ha interesse, infatti, sulla base degli estratti conto, potrebbe dimostrare che il conto corrente cointestato veniva alimentato esclusivamente da uno solo dei cointestatari. In questo caso la parte che cadrebbe in successione sarebbe pari a 150 mila euro (e non a 50 mila euro).
Molto spesso gli avvocati preferiscono chiudere il contenzioso in via stragiudiziale, anche se ciò comporta una possibile compressione dei diritti del cliente.
Non c’è obbligo di dichiarazione di successione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
– l’eredità ha un valore minore o uguale a 100 mila euro
– l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
La dichiarazione di successione, quando obbligatoria, va presentata entro 12 mesi dal decesso. Allo stato attuale non è obbligato a presentarla.
Qualora riuscisse a dimostrare, per via giudiziale, che tutto il saldo del conto corrente deve essere essere attribuito alla successione, la dichiarazione di successione potrebbe essere presentata entro dodici mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.
Non sarebbe tenuto a pagare alcuna imposta dal momento che è dovuto il 4%, per i trasferimenti in successione effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro.
Solo per completezza, aggiungiamo che in caso di ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione, non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa che va dal 60% al 120% dell’imposta dovuta o, se non è dovuta imposta, da 150 a 500 euro.
Accettando l’eredità, sarà conseguentemente obbligato a saldare gli eventuali debiti del genitore per la quota pari a quella ereditaria.
28 Aprile 2022 · Annapaola Ferri
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