Spese condominiali arretrate di una abitazione che ho venduto


Condominio, ripartizione spese condominiali





Nel dicembre 2017 ho venduto l’appartamento di un condominio in cui ho abitato da quasi 4 anni e per cui pagavo 2500 euro di spese condominiali all’anno: le spese del 2017 le avevo pagate solo parzialmente perché al momento della vendita non erano ancora stati fatti i conteggi con i relativi millesimi.

Dopo circa sei mesi dalla vendita l’amministratore mi contatta per dirmi di procedere con un pagamento di 1200 europer chiudere la situazione.

Siccome ritengo che le spese condominiali erano eccessive, ed é anche il motivo per cui ho deciso di vendere (quando avevo acquistato l’appartamento il venditore mi aveva detto che avrei speso massimo 600 euro all’anno) vi chiedo se posso rifiutarmi di pagare tale importo.

L’amministratore a seguito del mancato pagamento mi sta minacciando di avviare una pratica legale.

Posso a questo punto rifiutarmi di pagare o rischio di andare incontro a spese legali oltre che ai 1200 euro che mi chiedono?

Chi vende un appartamento in condomino è obbligato solidalmente con l’acquirente al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Chi vende un appartamento in condominio resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina la compravendita.

Questo è quanto dispone l’articolo 63 sulle disposizioni per l’attuazione del codice civile.

Lei è dunque obbligato in solido con l’acquirente per il pagamento degli oneri condominiali relativi agli ultimi due anni antecedenti il rogito notarile e comunque per le mensilità decorrenti dalla data del rogito notarile fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica dell’atto di compravendita.

Resta invece obbligato in modo esclusivo verso il condominio per i contributi maturati prima del biennio antecedente la data di perfezionamento del rogito notarile (e, comunque, per gli ultimi cinque anni dalla data in cui la pretesa viene notificata per iscritto al debitore, termine oltre il quale interviene la prescrizione).

L’amministratore potrà chiedere un decreto ingiuntivo per morosità nei suoi confronti ed in ogni caso la morosità non è scusabile con il presunto importo eccessivo degli oneri condominiali deliberati dall’assemblea.

1 Luglio 2019 · Patrizio Oliva


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