Sollecito per pagamento TARSU con precedente avviso notificato a mia madre






In data 16/10/2015 ho ricevuto un sollecito di pagamento TARSU riguardanti le annualità 2008-2009: ho poi ricordato che in data 08/04/2013 avevo già ricevuto un avviso di pagamento. Tale avviso mi ha fatto notare l’impiegato comunale è stato inviato e firmato da mia madre che abita in tutt’altra casa pur sempre nello stesso comune, dimenticandosi di avvertirmi di tale ricezione. Il primo quesito è: è valido tale atto oppure posso avvalermi della prescrizione del tributo dato che sono passati 5 anni?

L’ammontare della cartella è di euro 455 con le seguenti motivazione: conguaglio tarsu omessa denuncia 2008-2009 €214 interessi vari per altri 22 euro e infine le sanzioni amministrative del 100% sempre per omessa denuncia per gli stessi anni. Tutto ciò è corretto? in caso lo fosse ho diritto alla riduzione del pagamento delle sanzioni del 1/4 a norma dell’art. 76 dgls 507/93 se pagato entro 60 giorni? Da precisare che questa volta mi intimano di pagare entro 20 gg pena trasmissione atti ad Equitalia.

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/15) non basta che la persona cui sia stato consegnato l’atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioe’ a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, da’ affidamento che l’atto sia portato a sua conoscenza.

Quindi, l’avviso di accertamento TARSU notificato a sua madre nell’aprile 2013 è nullo. Tuttavia, tale vizio va rilevato impugnando, nei termini, l’avviso di accertamento notificato il 16 ottobre per omessa notifica dell’atto presupposto ed eccependo, contestualmente, l’intervenuta decadenza, da parte del Comune, di esigere la TARSU non pagata relativa al biennio 2008-2009.

Se lei ha presentato la dichiarazione TARSU, infatti, l’avviso di accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la TARSU avrebbe dovuto essere versata. Se non ha mai presentato dichiarazione TARSU, il termine di decadenza si estende al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la tassa avrebbe dovuto essere versata (31/12/2014 per la Tarsu 2009).

Non le resta, pertanto, che adire la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) competente per territorio. Poiché la controversia ha un valore minimo, per il ricorso alla CTP non e’ necessaria l’assistenza tecnica di un difensore abilitato iscritto all’albo professionale (che puo’ essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere, un perito commerciale, un consulente del lavoro).

Tuttavia, tale assistenza è consigliabile dal momento che va preparato comunque un testo articolato giuridicamente e bisogna seguire le procedure di legge che prevedono adesso la mediazione obbligatoria preventiva al ricorso giudiziale.

Può tentare di ovviare al ricorso giudiziale, senza ricorrere ad una onerosa assistenza tecnica, solo presentando, all’ufficio comunale preposto alla riscossione dei tributi, un’istanza in autotutela. Deve tuttavia tener presente che la domanda di sgravio della pretesa per omessa notifica dell’atto presupposto non sospende i termini per la presentazione del ricorso. In altre parole, attendendo la risposta dell’ufficio (che potrebbe essere anche negativa quando verrà formalizzata) rischia di perdere la possibilità di impugnare, nei termini, l’avviso di accertamento notificatole ad ottobre.

23 Ottobre 2015 · Carla Benvenuto


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