Accertamento TARSU termini di decadenza e data da prendere in considerazione per un eventuale ricorso


Accertamento per TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI, iuc tasi tari tares imu tarsu tia





A fine dicembre 2016 mi viene notificato un avviso di accertamento per omessa denuncia relativo alla TARSU per il periodo 2011 pertanto, il 30 gennaio 2017 provvedo al pagamento della tassa con relative sanzioni e interessi poiché effettivamente non avevo provveduto alla denuncia.

Da quel momento, il Comune ha richiesto per ogni anno (2016-2017-2018)il versamento della TARSU, che è stata regolarmente pagata.

Orbene, il 12/01/2019 (timbro postale del 07/11/2018!) mi vengono notificati due distinti avvisi di accertamento per omessa denuncia ai fini TARSU per gli anni 2012 e 2013.

Se la notifica decorre dalla data riportata nel timbro postale, essendo trascorsi 60 gg, sono stato privato del diritto di poter avanzare una richiesta di annullamento in autotutela o un ricorso, in quanto l’atto mi è stato consegnato il 12-01-2019.

Inoltre mi chiedo: l’aver pagato nel 2017 la tassa relativa all’anno 2011, equivale all’aver denunciato l’occupazione dell’immobile a partire appunto dal 2011?

Se cosi fosse, non essendo intervenute variazioni, l’avviso di accertamento per l’anno 2012 risulterebbe decaduto, mentre quello relativo al 2013 sarebbe affetto da un errore sostanziale, in quanto non si tratterebbe di un’omessa denuncia ma di un’omessa richiesta di versamento da parte del Comune. Detto ciò, mi chiedo e vi chiedo se risulta opportuna e tempestiva la formalizzazione di una richiesta di annullamento in autotutela dell’accertamento relativo al 2012, mentre per il 2013 chiedere il pagamento della sola tassa dovuta, al netto di sanzioni ed interessi?. Un caro saluto.

Solo per inciso: i sessanta giorni utili al destinatario dell’avviso di accertamento decorrono dalla data di effettiva ricezione dell’atto (12 gennaio 2019). La data sul timbro postale serve, semmai, al Comune per attestare il rispetto dei termini di decadenza dell’avviso (che va notificato, pena nullità, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati – la dichiarazione di inizio occupazione relativa all’anno N può essere presentata entro i primi mesi dell’anno N + 1). Tuttavia, per altri motivi, come cercheremo di spiegarle, non può comunque presentare ricorso.

L’aver pagato nel 2017 la tassa relativa all’anno 2011 (acquiescenza) oltre a sanzioni per ritardato pagamento, non la esime dal dover provvedere a versare il dovuto anche per ogni annualità successiva, ovvero dal 2012 al 2015. Adesso le richiedono di regolare le annualità arretrate del 2012 e del 2013. Fra qualche tempo le verranno notificati gli avvisi di accertamento per il 2014 ed il 2015.

5 Marzo 2019 · Giorgio Valli

A febbraio 2019 (spediti a novembre 2018) ho ricevuto due avvisi di accertamento TARSU per l’anno 2012 e per il 2013 che riportano la seguente motivazione:
“…A seguito di verifica con i dati presenti presso l’Agenzia del territorio è stata riscontrata l’omissione della denuncia relativamente all’immobile sotto citato…”; il Comune mi chiede quindi di versare la tassa, la sanzione pari al 100% e gli interessi per un totale di quasi 1000 euro.

In verità, non si tratta di una omessa denuncia anche perché per l’anno 2011 ho provveduto al pagamento della TARSU per lo stesso immobile, ma il Comune prima di oggi per il 2012,2013 non mi ha mai notificato una richiesta di pagamento.

Ciò posto, vi chiedo:
1- L’accertamento relativo al 2012 è decaduto?
2- per quanto riguarda l’avviso per il 2013 posso chiedere lo stralcio della sanzione, visto che prima di oggi non mi è mai stata notificata alcuna richiesta?
3- per le annualità 2014 e 2015 conviene fare un ravvedimento poiché anche per queste annualità non mi è mai stato notificato nulla?

Per non incorrere in sanzioni la dichiarazione di iscrizione alla tariffa rifiuti va presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è iniziata l’occupazione dei locali. Per il 2012 la tariffa rifiuti avrebbe dovuto presentata entro il 20 gennaio 2013. L’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Per la tassa dovuta, avendo occupato l’appartamento nel corso del 2012, la decadenza, pertanto, interviene dopo il 31 dicembre 2018. L’aver pagato nel 2017 la tassa relativa all’anno 2011 (acquiescenza) non significa aver sanato l’omessa dichiarazione per gli anni precedenti.

Il Comune non poteva nemmeno inviarle un avviso bonario, avendo accertato d’ufficio il suo omesso pagamento della tassa sulla spazzatura. Forse lei vuole insinuare il ragionamento secondo il quale con l’avviso di accertamento per l’anno 2011, il comune avrebbe dovuto notificarle il successivo avviso relativo al 2012 entro il 31 dicembre 2017, non potendosi più riferire ad una omessa denuncia sanata acquiescendo l’avviso del 2011: ma non funziona così. Per ogni anno di omesso versamento della TARSU (o TARI) non preceduto da una formale dichiarazione di inizio occupazione presentata agli uffici comunali preposti, la decadenza interviene praticamente dopo sei anni.

Ricapitolando: l’accertamento relativo al 2012 non è decaduto; per ora deve versare l’importo preteso con gli avvisi relativi al biennio 2012/2013, se non vuole vedersi recapitata una cartella esattoriale oppure un’ingiunzione fiscale. Qualora, entro il 20 gennaio 2020, presentasse una dichiarazione di inizio occupazione e non pagasse più la tassa, gli avvisi per le annualità a partire dal 2020 in poi dovranno esserle recapitati, a pena di decadenza, entro cinque anni (e non sei).

5 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic


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