Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e termine triennale entro il quale devono agire i creditori inclusi nella eventuale lista di graduazione





La procedura di accettazione dell'eredità beneficiata comporta, come sappiamo, la redazione di un inventario dei beni del defunto.





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Sei anni fa io, i miei fratelli e mia madre abbiamo accettato l’eredità di nostro padre defunto con il beneficio di inventario rispettando i tempi previsti. La nostra scelta fu dovuta alla proprietà di nostro padre di due immobili e alla contemporanea pendenza con Equitalia di circa 60 mila euro.

Adesso leggo su questo articolo, o almeno così mi è parso di capire, che i diritti di rivalsa sull’inventario del defunto decadono se entro tre anni dalla stesura dell’inventario, il creditore non mette in essere azioni.

È vero?

La procedura di accettazione dell’eredità beneficiata comporta, come sappiamo, la redazione di un inventario dei beni del defunto.

Quando siano noti i creditori del defunto e nella massa ereditaria siano compresi immobili, il notaio può predisporre, e notificare loro, lo stato di graduazione, ovvero, l’elenco dei creditori e delle somme da ciascuno vantate, con relativa ipotesi di assegnazione integrale, se c’è adeguata capienza nella massa ereditaria o pro quota proporzionale al debito del defunto in caso contrario. Lo stato di graduazione viene contestualmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Entro i termini di prescrizione del credito concesso al defunto, il creditore che non abbia agito per essere (o non risulti) incluso nello stato di graduazione definitivo può sempre esigere il dovuto, naturalmente nei limiti di valore dell’eredità beneficiata e di quanto residua dalla soddisfazione prioritaria dei creditori inclusi nella lista di graduazione.

Invece, i creditori inclusi nella lista di graduazione devono necessariamente (articolo 502, comma 3, codice civile) agire, per riscuotere quanto loro è dovuto, entro tre anni dalla data in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo.

Pertanto, l’interpretazione desunta dalla lettura dell’articolo di stampa da lei linkato, secondo la quale i diritti di rivalsa sull’inventario del defunto decadono se entro tre anni dalla stesura dell’inventario, il creditore non mette in essere azioni, può avere fondamento giuridico solo limitatamente ai creditori inclusi nella lista di graduazione.

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6 Ottobre 2018 · Giorgio Martini

Vorrei sapere se appartengono alla stato di graduazione dell’eredità beneficiata gli stessi creditori che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario. Oppure la procedura di costituzione dello stato di graduazione è differente? Se si come si costituirebbe?

Com’è noto, l’accettazione con beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale.

Entro un mese, la dichiarazione deve essere trascritta presso l’ufficio dei registri immobiliari (naturalmente, quando nella massa ereditaria siano compresi cespiti immobiliari) del luogo in cui si è aperta la successione.

Effettuata la trascrizione, l’erede che ha accettato con beneficio di inventario può formare, con l’assistenza di un notaio, lo stato di graduazione: i creditori conosciuti (gli stessi che vengono indicati dagli eredi beneficiari nella dichiarazione di eredità con beneficio di inventario) sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca); per quelli non aventi diritto di prelazione l’attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.

Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato di graduazione nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stato di graduazione, ed in assenza di reclami e/o nuove richieste di inclusione, lo stato di graduazione diviene definitivo.

Questa procedura ha dei costi molto rilevanti e, non sempre viene adottata (non ha ragione di esistere quando nella massa ereditaria non vi sono immobili): tuttavia, l’eventuale omissione della trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, della successiva formazione dello stato di graduazione, nonché dell’attività di notifica ai creditori dello stato di graduazione, non determina l’inefficacia dell’accettazione con beneficio di inventario, ma impedisce all’erede che ha accettato con beneficio di inventario di eccepire la prescrizione triennale del diritto dei creditori, indicati nella dichiarazione di accettazione, ad agire esecutivamente nei suoi confronti.

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7 Ottobre 2018 · Tullio Solinas

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