Decreto ingiuntivo notificato all’erede per i debiti del de cuius – L’eventuale successiva accettazione con beneficio di inventario può essere eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione

Com'è noto, l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede: di conseguenza, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Se il patrimonio non è sufficientemente capiente, i creditori del defunto, ancora non soddisfatti, non possono aggredire il patrimonio dell'erede.

Se l’erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l'eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte.

Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte.

L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Entro un mese dall'inserimento nel registro delle successioni, la dichiarazione deve essere trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. L'inventario può essere chiesto al tribunale ed è eseguito dal cancelliere del giudice di pace o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal giudice di pace.

L'inventario effettuato senza la preventiva autorizzazione del Tribunale è nullo, con la conseguenza che gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario ed hanno lasciato trascorrere i termini per la redazione dello stesso, confidando nella validità dell'inventario non autorizzato dal tribunale, non acquistano il beneficio di inventario e, pertanto, devono essere considerati eredi puri e semplici.

Qualora al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’erede per un debito del cuius non fossero ancora decorsi i termini per il compimento dell’inventario da parte del chiamato all'eredità, il quale abbia dichiarato di accettare col beneficio, la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti entro il valore dei beni a lui pervenuti, può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 9099/2018.

15 Aprile 2018 · Annapaola Ferri




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

12 risposte a “Decreto ingiuntivo notificato all’erede per i debiti del de cuius – L’eventuale successiva accettazione con beneficio di inventario può essere eccepita dinanzi al giudice dell’esecuzione”

  1. Marco ha detto:

    Ho accettato l’eredita’ con beneficio d’inventario nei termini e nei modi previsti. La successione a livello fiscale con Agenzia. Entrate non e’stata ancora aperta e siamo ormai prossimi ai 10 anni dalla morte del de cuius. Trascorsi i 10 anni senza l’apertura della successione stessa, l’accettazione con beneficio d’inventario vale sempre? Oppure trascorsi i 10 anni bisognera’ decidere se accettare in maniera piena l’eredita’ o rinunciare all’eredita’stessa?

    • La decisione di accettare l’eredità con beneficio di inventario, la divisione ereditaria e la dichiarazione di successione fiscale non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra.

      La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla morte del de cuius ed ha esclusivamente finalità fiscali (lo Stato cerca di incamerare soldi da chiunque, purtroppo).

      Ogni ritardo, dopo i 12 mesi concessi per adempiere, nella presentazione della dichiarazione di successione, sarà punito con l’applicazione di sanzioni ed interessi legali.

  2. Anonimo ha detto:

    Sono erede beneficiato: la procedura esecutiva contro il de cuius si è conclusa da più di sei anni. Ho ricevuto ora richieste di pagamento di creditori non soddisfatti in quella procedura.
    Posto che non ci sono beni ereditari perché sono stati tutti venduti, si può anche invocare la prescrizione?

  3. Anonimo ha detto:

    Grazie Ludmilla, ma se io non ho finito di liquidare il patrimonio ereditato per soddisfare i creditori, devo pagare di tasca mia il creditore che si fa avanti con un decreto ingiuntivo ?

    • Deve liquidare il patrimonio del de cuius e pagare il creditore (se c’è capienza): basterà contattare il creditore e trovare una accordo dimostrandogli di avere avviato la liquidazione.

  4. Anonimo ha detto:

    Sono un erede beneficiato e fin qui ho effettuato tutto nelle regole. Tra i debiti del de cuius c’è un finanziamento contratto con una banca che mi ha fatto raggiungere da un decreto ingiuntivo per circa 15.000 euro, proponendomi a saldo e stralcio il pagamento di 2/3 del debito. La banca è perfettamente a conoscenza della situazione per cui la prima domanda da porsi è “perchè mi ha mandato un decreto ingiuntivo” quando sa che l’erede beneficiato risponde solo con il capitale ereditato non potendo confondere i due patrimoni? Seconda domanda, se per errore avessi accettato di pagare quella cifra proposta, avrei perso il beneficio ?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il creditore è obbligato a notificare all’erede beneficiato il decreto ingiuntivo per debiti riferiti al de cuius. Se l’erede non paga il debito, pur essendoci capienza nell’inventario dell’eredità, il creditore può agire direttamente sui beni dell’erede anche non inventariati.

      L’erede che paga deve annotare il pagamento in modo da quantificare ed aggiornare l’eredità beneficiata corrente.

  5. Anonimo ha detto:

    Salve.
    Mi capitata brutta storia.Facevo operaio con collega in cantiere.Collega mi ha rubato auto,si e schiantato contro altra macchina.Datore di lavoro mi ha convinto non denunciarlo,causa perdita di lavoro.Ho fatto processo al collega,ho vinto,collega contumace.E un partita Iva,nullatenente,tutti beni della moglie o della figlia.Mia assicurazione già qualche anno come saltata 3 volte+ho auto con bella botta sul fianco,e devo pagare per un tossico e quello la dopo incidente andato in malattia con 6/100invalidita e ha preso 6000 per mia auto.E non sono riuscito pignorare niente.

  6. Anonimo ha detto:

    Ho eseguito un lavoro per alcuni eredi accettanti con beneficio di inventario con procedura di liquidazione pendente da alcuni anni. Da contratto pattuivamo che il mio compenso sarebbe stato a carico della procedura di liquidazione gestita dal notaio. Emettevo dunque fattura intestandola alla procedura di liquidazione. Il notaio tuttavia mi comunica che non può procedere al pagamento in assenza di autorizzazione degli eredi. Mi domando, dunque, volendo ottenere un decreto ingiuntivo, se il ricorso va proposto nei confronti degli eredi o della procedura di liquidazione, avendo io fatturato a quest’ultima. grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!