Recupero crediti chiama al telefono il vicino di casa del debitore – Nessuna presunta circolare può giustificare o scusare una simile condotta





Nessuna presunta circolare può giustificare o scusare una simile condotta





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Purtroppo da circa un anno ho a che fare con varie società di recupero crediti, stamattina verso le ore 8, una operatrice call center di una di queste agenzie ha chiamato una mia vicina di casa, adducendo che aveva delle comunicazioni urgenti per me ma non riusciva a contattarmi, quindi ha dato il suo cognome e un numero telefonico fisso sul quale contattarla.

Quando mi è stato possibile, ho richiamato il numero, scoprendo che si trattava di una società di recupero crediti, ho chiesto di parlare con la signora che aveva richiesto il ricontatto ma non era reperibile, ho chiesto quindi conto a chi mi ha risposto del loro comportamento, queste sono state le motivazioni:

1) hanno cercato di contattarmi, da circa 2-3 giorni, senza successo al mio cellulare, tramite telefonate e sms
2) il numero della mia vicina è pubblico perchè rintracciabile dalle pagine bianche
3) non avendo specificato il motivo della telefonata hanno di fatto rispettato la mia privacy
4) hanno agito in base a una “circolare” in loro possesso che permette questo tipo di ricerca del debitore.

Personalmente, per principio, se ricevo telefonate da un numero, specie in orario di lavoro, che non posso associare a qualcuno, non rispondo e ignoro sms o messaggi what’s app del tipo “contatti urgentemente il numero xxyyz per comunicazioni che la riguardano” e faccio altrettanto se in questi sono contenute generiche istruzioni per pagamenti riportanti importi per rata insoluta più spese varie e le modalità per eseguirli.

La mia reazione è stata di scrivere una raccomandata alla finanziaria mandante, dove ho chiesto di rendermi conto del comportamento della società di recupero crediti e ho richiesto per il futuro, che il primo contatto da parte della società di recupero delegata avvenga per lettera raccomandata A/R nella quale sia specificato nel dettaglio quanto mi viene richiesto, che non riterrò ammissibili richieste fatte con sms, messaggi what’s app, eccetera e che se si dovessero ripetere situazioni simili, negherò il mio consenso ad utilizzare il canale telefonico per contattarmi.

Richiedo cortesemente il vostro parere da esperti, sul comportamento del recupero crediti e sulla legittimità di quanto da me richiesto alla finanziaria.

Nel caso specifico non si può contestare alla controparte lesione della privacy del debitore se non è stato specificato il motivo della telefonata e se il soggetto chiamante non si è qualificato alla vicina come addetto al recupero crediti (anche se il numero di telefono fisso lasciato potrebbe far risalire chiunque all’oggetto della chiamata). Fermo restando, tuttavia, il diritto del debitore di esigere che qualsiasi comunicazione del creditore gli venga inoltrata via posta all’indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del contratto, escludendo qualsiasi altro canale, e/o che vengano contattati vicini, parenti nonché il datore di lavoro.

Non si può evitare che il debitore venga rintracciato attraverso richieste agli uffici anagrafici o, più economicamente, utilizzando le pagine bianche. Ma nessuna presunta, non meglio specificata, circolare (o quadrangolare) in possesso del creditore, può autorizzare contatti telefonici indesiderati con il debitore e men che meno, con parenti, amici conoscenti del debitore o altri soggetti terzi.

Se fra la finanziaria originaria creditrice e la società, in cui lavora l’addetto che ha contattato la sua vicina, è in corso un contratto di mandato, ha fatto bene a diffidare il mandante; altrimenti, se il credito è stato ceduto, la lettera di diffida dal perseguire ulteriormente condotte simili, andava indirizzata al cessionario.

La sua reazione è stata conforme al diritto ed è pienamente legittima.

STOPPISH

29 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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