Recupero crediti all’estero – Fino a che punto?


L'iscrizione all'AIRE (pur se obbligatoria) favorisce i creditori insoddisfatti per l'avvio di eventuali azioni esecutive nella perfida Albione .





Ho una situazione debitoria molto complicata ed articolata: dopo un’attività imprenditoriale lunga 32 anni ho dovuto smettere di lavorare in Italia, a causa degli enormi debiti accumulati.

I miei debiti hanno origine da fornitori, banche, finanziarie, Equitalia, Agenzia delle Entrate, molti con atti esecutivi in stato avanzatissimo con vendite all’asta dei miei beni immobili.

Avevo tre proprietà immobiliari di notevole valore che stanno andando all’asta, nei tempi dei Tribunali italiani.

Ho trasferito la mia residenza all’estero (UK) insieme alla mia famiglia e stiamo provando a sopravvivere con il lavoro di mia moglie, anche lei coinvolta in questa situazione disastrata e disastrosa per fideiussioni rilasciate ed altra attività imprenditoriale chiusa.

La domanda è questa: vista la nostra situazione che è comunque supportata da beni immobiliari (che probabilmente alla vendita all’asta non soddisfano tutti i creditori), e visto che ho cominciato a ricevere qualche notifica nella mia nuova residenza estera, devo aspettarmi azioni di recupero crediti all’estero?

Fino a che livello è possibile che mi attacchino ?

Possono pignorarmi un c/c estero sebbene con pochissimi soldi sopra?

Possono pignorare lo stipendio di mia moglie regolarmente assunta qui?

Quale soluzione potrei adottare per salvaguardare almeno il futuro ?

L’iscrizione all’AIRE (pur se obbligatoria) favorisce i creditori insoddisfatti per l’avvio di eventuali azioni esecutive nella “perfida Albione” . Sia chiaro, se il debitore che si trasferisce all’estero non si iscrive, pur dovendo farlo, all’AIRE, gli atti esecutivi vengono comunque correttamente notificati per compiuta giacenza una volta constatata l’irreperibilità del destinatario all’ultimo domicilio conosciuto. In altre parole, l’iscrizione è cosa buona è giusta qualora il debitore abbia interesse e motivazioni per contestare, in qualche modo, l’azione dei creditori in tempo reale. Ma, se il debito è ormai accertato e le espropriazioni immobiliari sono state ormai avviate, l’iscrizione all’Aire facilita i creditori nel limitare geograficamente le eventuali indagini finalizzate al recupero coattivo dei crediti lasciati in Italia.

Il rintraccio del debitore emigrato, dei propri beni, nonché di quelli intestati a congiunti coinvolti nel ruolo di garanti è, altresì, semplificato dall’apertura e dalla tenuta di account Facebook e/o di altri social network.

Tanto premesso, va detto ancora che il debitore espatriato è comunque aggredibile fino all’ultimo cent del suo debito residuale. Diverso è il discorso se ci si riferisce alla convenienza economica del creditore ad agire coattivamente tenuto conto dei costi aggiuntivi (per rintraccio, indagini patrimoniali, affidamento della pratica di recupero a studi legali inglesi) richiesti per esperire azioni esecutive all’estero: tutto dipende dalle somme in gioco e dalla probabilità di recupero del credito vantato.

Possiamo, cioè, escludere che un creditore spenda 1000 per recuperare 10: egli deve avere una ragionevole certezza di poter recuperare i costi sostenuti ed almeno una parte dell’importo che gli è dovuto.

Ad ogni modo, se è possibile, va senz’altro aperto un conto corrente intestato esclusivamente ad un familiare non debitore su cui convogliare risparmi o i redditi di lavoro (una volta affluiti sul rapporto bancario intestato al lavoratore). Poi, l’operatività di un tale conto corrente potrà, senza rischio, essere delegata alla gestione di soggetti anche debitori.

Lo stipendio del coniuge fideiussore, dal punto di vista del diritto, anche comunitario, è senz’altro pignorabile: tuttavia il creditore dovrà sempre valutare (e non si tratta di cosa facile) la convenienza economica di andare incontro a costi certi per recuperare una frazione mensile di uno stipendio non elevato con il rischio, ulteriore, di licenziamento del debitore o di sue volontarie dimissioni.

Ad ogni modo, la regola aurea, in attesa che il creditore possa accedere, tramite i suoi eventuali mandatari legali, all’anagrafe tributaria inglese, è quella di evitare di dispensare informazioni reali relative al proprio datore di lavoro (meglio sparire completamente dal virtuale).

30 Dicembre 2015 · Annapaola Ferri


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