Pignoramento della pensione del debitore presso INPS e della Postepay Evolution, su cui viene accreditata la pensione, presso Poste Italiane – Differenze


Differenza del pignoramento della pensione presso INPS e della pensione, una volta accreditata sul conto corrente (o sulla carta prepagata), del pensionato





Mia madre ha una Postepay Evolution sulla quale confluisce la pensione: le nuove regole parlano di trattenuta di un quinto sulla parte della pensione eccedente i 1000 euro. Ma poi leggo che il pignoramento può essere effettuato direttamente sul conto della posta e li questa regola non vale. Come funziona? Quindi un creditore può pignorare direttamente la pensione sul conto senza i limiti fissati per legge?

Sia il pignoramento della pensione del debitore presso INPS che il pignoramento della carta Postepay Evolution (dove viene accreditata la pensione del debitore) presso Poste Italiane integrano un pignoramento del debitore presso terzi: nel pignoramento presso INPS la trattenuta è generalmente pari al 20% della parte della pensione eccedente il minimo vitale, che attualmente si attesta intorno a due volte la misura massima dell’assegno sociale con un minimo di mille euro; nel pignoramento della carta PostePay Evolution l’ultima mensilità delle pensione, accreditata prima della notifica del pignoramento, può essere prelevata dal pensionato fino ad un importo pari a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (importo attualmente corrispondente a 1.509 euro). Gli accrediti successivi della pensione sulla carta PostePay, nell’ipotesi che il giudice tardi ad emettere il decreto di assegnazione, liberando in questo modo la stessa Postepay dal vincolo del pignoramento, possono essere assegnati al creditore procedente solo nella misura del 20% eccedente il minimo vitale (attualmente pari a due volte la misura massima dell’assegno sociale con un minimo di mille euro).

In pratica, pignorando la Postepay Evolution, il creditore procedente ottiene, limitatamente alla pensione accreditata dopo la notifica del pignoramento, lo stesso importo che avrebbe ottenuto pignorando la pensione direttamente presso INPS. Si tratta delle regole fissate per legge ed in particolare dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

Evidentemente il saldo del conto corrente (o della Postepay Evolution) determinato da eventuali risparmi (o accrediti di natura diversa dalla retribuzione pensionistica) accumulati nel corso del tempo, verranno assegnati al creditore procedente nella misura del 100%.

20 Dicembre 2023 · Patrizio Oliva


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