Pignoramento del conto corrente o di una carta Postepay con Iban su cui viene accreditata la pensione


Le regole di pignoramento per un conto corrente o una carta Postepay sono le medesime: se c'è l'accredito della pensione si applica l'articolo 545 cpc





Ho ricevuto un avviso di pagamento da una agenzia che tratta introiti fiscali del Comune per un importo totalizzato di 2800 euro per alcune cartelle IMU di alcuni immobili (terreni) che, tra l’altro, non sono neppure in mio possesso ma di un confinante cui sono in contenzioso: ovviamente, al Comune non interessa essendo io il proprietario. L’avviso informava che superato il termine indicato avrebbe provveduto al recupero del mio debito con un fermo amministrativo, pignoramento conto corrente o presso terzi. Ora, vorrei chiedere un parere specifico circa il pignoramento del conto corrente: Sono titolare di un conto corrente Bancoposta e in possesso di una carta PostePay con Iban. Inerente il pignoramento credo di aver letto in proposito che sino a 1500 euro il prelievo non può essere fatto ma solo l’eccedenza di questo importo. Il mio quesito è questo, siccome devo ricevere un pagamento di circa 1546 euro, mi è stato chiesto l’IBAN. Per questa occasione ho pensato di dare l’Iban della PostePay, poiché tra pochi giorni mi viene accreditata la pensione sul conto corrente “fisso” di 1300 euro. Ora il mio dubbio è questo: con l’accredito pensione sul conto corrente e il bonifico sulla PostePay, possono fare cumulo e far prelevare da parte dell’agenzia l’eccedenza dei 1500 euro? Oppure solo l’importo della PostePay ricevuto? Ringrazio

Chiariamo, innanzitutto, che le regole di pignoramento di un conto corrente o di una carta Postepay sono le medesime.

Qualora sul conto corrente, o sulla carta Postepay, venisse accreditata la pensione e qualora la notifica del pignoramento avvenisse dopo l’accredito della pensione, il terzo pignorato (l’Istituto di Credito o Poste Italiane) deve consentire al debitore, ai sensi del comma 8 dell’articolo 545 del codice di procedura civile, di prelevare l’importo accreditato fino a tre volte la misura massima dell’assegno sociale (alla data in cui si scriviamo pari a 503,27 euro x 3 = 1.509,81.

Qualora, invece, l’accredito della pensione avvenisse dopo la notifica del pignoramento, il creditore procedente avrebbe diritto al medesimo importo che il giudice gli assegnerebbe se il creditore procedente avesse pignorato la pensione del debitore presso l’INPS.

Un importo di 1546 euro, non proveniente dall’INPS a titolo di pensione, verrebbe integralmente assegnato al creditore procedente sia se già disponibile in conto corrente (o su carta Postepay) sia se accreditato dopo la notifica del pignoramento.

Come si vede, dunque, l’eventuale immaginato meccanismo di cumulo è un falso problema.

27 Ottobre 2023 · Patrizio Oliva


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