Pignoramento stipendio per tassa rifiuti non pagata – Il datore di lavoro può pretendere che il debito venga saldato prima del termine?









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Il pignoramento si riferisce al mancato pagamento della tassa rifiuti: questa è intestata a me, unica proprietaria, in separazione dei beni. Il pignoramento è sullo stipendio di mio marito. È il terzo. Del primo mi ha tenuto all’oscuro, dopo il secondo ho fatto ricorso in autotutela, adducendo, pare, erroneamente, la separazione dei beni, e il fatto, comprovato da circolare Comune/Poste, delle evidenti difficoltà di invio e ricezione delle posta, ordinaria e non. Ho fatto, inoltre, presente (e questo l’ho appurato grazie ad alcuni postini), che la tassa viene inviata mescolando dati. In sostanza, nome e comune sono corretti, l’indirizzo è quello della precedente residenza. Arriva al dispaccio e viene rimandata al mittente. L’emittente, Padova Tre, fallita per vari motivi, è consorziata con Abaco Spa, che invece ha l’indirizzo corretti. Non mi raggiunge per motivi diversi (ho contemporaneamente problemi di vicinato; sparite due cassette della posta, cedola ritiro raccomandata con numero non corrispondente, posta di anni fa miracolosamente riapparsa e mollata per terra, denuncia anonima ovviamente senza esiti, e l’avvocato che ci seguì fu profetico), complice la mia assenza forzata per malattia di mia madre. E per quel poco che c’ero, onestamente, quello che arrivava pagavo. La situazione è realmente emersa a novembre 2016. Del primo pignoramento mio marito mi ha tenuto all’oscuro, ma nel contempo il postino mi avvisa dei due indirizzi. Controllo e in effetti dal 2009 ne sono arrivate solo 5, o meglio 4, solo che, stante il periodo psicologicamente pesante, a riprova che non pago perché non voglio, a maggio 2014 la pago io, e sovrappensiero mando mio marito a pagarla nuovamente (avevo appena partorito e non era stata una passeggiata). Poco prima che mia madre si ammalasse era emerso un problema, che forse ha indotto, a questo punto intenzionalmente, all’errore. I miei genitori si sono trasferiti, ed è stato attivato il seguimi. Io avevo da poco cambiato residenza. Il seguimi ha coinvolto anche me, ma arrivando a mia madre, non ci furono grossi problemi. Mi recai in Padova Tre, errore immenso, e teoricamente risolvemmo il problema. Padova Tre è stata attenzionata anche per applicazione iva errate, e io, non avendo fognature e effettuando compostaggio, a quel punto, e siamo a marzo ’17, secondo pignoramento, faccio ricorso in autotutela. La risposta, arrivata via mail, da parte di Abaco, ha riguardato solo il fatto che mio marito, risiedendo a sua volta qui, è mio debitore solidale. Il fatto che io dovrei pagare alla cieca non importa. Tenete conto che Padova Tre a quel punto non esiste, né in ufficio, né tramite pec.

Il giorno 8/2 arriva notifica del terzo. Mio marito è definito debitore esecutato. Nessun accenno a me, debitore principale. Nessuna specifica del credito, ma solo il quantum e quando si assume notificata. Nel rigetto parlano al plurale, quindi me ne aspetto altri. Ieri il datore di lavoro ha detto che dobbiamo pagare entro l’8/3, e la cifra non è esorbitante. Sostanzialmente non ha voglia, credo, di fare pignoramento preventivo.

Vorrei sapere se, alla luce delle nuove sentenze, posso bloccare questo circolo vizioso? Lunedì parte raccomandata alla nuova società, nei toni e modi consoni, in quanto il caro postino ha concluso e la mia sarà sicuramente al solito indirizzo, dell’emittente. Posso chiedere avocazione? E soprattutto, se faccio come richiesto e pago, mi precludo opposizione?

Purtroppo, nella procedura di riscossione coattiva, sia essa esattoriale o ordinaria, le vicende personali e gli affanni quotidiani che possono coinvolgere il debitore non hanno alcuna rilevanza.

Per poter impugnare un avviso di accertamento o una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU è importante presentare ricorso giudiziale (e non amministrativo) nei termini tassativi previsti dalla legge, tenendo conto che l’atto può essere inviato via posta e risultare correttamente notificato per compiuta giacenza, in caso di temporanea irreperibilità del debitore presso la propria residenza.

In tutto questo, non serve avvalersi del servizio “seguimi” di Poste Italiane, che esclude, la possibilità di seguire atti che devono essere notificati. Tuttavia, atteso che lei sembra intrattenere buoni rapporti con i postini, sarebbe più produttivo, per il futuro, chiedere loro di avvertirla in caso di temporanea irreperibilità per la notifica di una atto, magari infilando l’avviso di inizio giacenza sotto l’uscio di casa, anziché inserirlo in cassetta postale.

La società concessionaria per la riscossione coattiva le ha già spiegato che suo marito è condebitore solidale rispetto al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ora a suo marito, condebitore solidale è stato pignorato lo stipendio presso il datore di lavoro, (il terzo pignorato). In questa fase l’unica opposizione possibile è quella che può essere presentata al giudice dell’esecuzione per eccezioni che, temo, lei non può assolutamente sollevare.

Il datore di lavoro di suo marito non può pretendere che il debito venga saldato in un’unica soluzione. Sarebbe opportuno che lei chiarisse questo aspetto: probabilmente c’è stato un problema di comunicazione con il suo coniuge. In ogni caso, anche volendo adempiere a questa richiesta, del tutto anomala ed illegittima, non si pone, per quanto fin qui esposto, il problema riguardo all’ipotesi di inibire eventuali possibili opposizioni una volta effettuato il pagamento del debito in un’unica soluzione.

Una volta intervenuto il pignoramento presso terzi il debito, volente o nolente, viene escusso dal terzo debitore di suo marito (a rate mensili, normalmente) e non c’è più nulla a cui potersi opporre.

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3 Marzo 2018 · Paolo Rastelli

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