Pignoramento stipendio – Il giudice può tener conto delle esigenze di spesa mensili del debitore e magari accordare un prelievo in busta paga minore?






In caso di pignoramento stipendio (creditore un privato), il Giudice può tenere in considerazione gli impegni mensili che ha già il debitore, ad esempio: rata mensile finanziamento per acquisti auto. Magari accordare 1/10 o 1/8 invece di 1/5.

Il giudice, nella fase di assegnazione della quota percentuale di prelievo al creditore procedente, deve controllare che il pignoramento azionato, sul quale decide, insieme a quote di pignoramenti pregressi gravanti sulla busta paga e ad eventuali rate mensili finalizzate a servire il rimborso di prestito per cessione volontaria del quinto, non impegni più del 50% dello stipendio netto sottoposto ad azione esecutiva.

Inoltre, il giudice deve verificare che il prelievo complessivo per pignoramenti già in corso e riconducibili a debiti di natura ordinaria (contratti di prestito con banche e finanziarie o sentenze per risarcimento danni) non superi il 20% dello stipendio netto (nel qual caso il creditore procedente dovrà pazientemente attendere che il creditore che lo ha preceduto nel pignorare lo stipendio sia stato integralmente soddisfatto – accodamento del pignoramento).

Il giudice vigila anche sull’eventualità che la ritenuta complessiva effettuata dal datore di lavoro per il ristoro coattivo di debiti di natura esattoriale, contratti con la Pubblica Amministrazione, non superi il 20% dello stipendio netto.

Allo scopo di consentire al giudice di svolgere questa funzione di controllo nel rispetto della normativa vigente, è fondamentale che il datore di lavoro renda corretta ed esauriente dichiarazione ai sensi dell’articolo 547 del codice di procedura civile, indicando quale sia l’importo stipendiale del debitore esecutato, calcolato al netto degli oneri fiscali, dei contributivi previdenziali versati all’INPS e degli assegni per il nucleo familiare percepiti (che sono impignorabili), nonché al lordo delle ritenute per pignoramenti e per cessioni del quinto già in corso. Inoltre, il datore di lavoro deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il giudice non può tener conto di precedenti obblighi assunti dal debitore sottoposto ad azione esecutiva riconducibili ad esigenze abitative (canone di locazione o rata di mutuo per l’acquisto della prima casa), a spese di cura per sé e/o per i propri familiari, ad altre spese per il mantenimento della famiglia (ad esempio, per l’iscrizione e per la frequenza a corsi universitari o di formazione professionale dei figli); men che meno per prestiti acquisiti allo scopo di soddisfare esigenze di tipo voluttuario (automobile, arredamenti, eccetera).

Qualora il giudice (per pura ipotesi) volesse tener conto di tali spese, il creditore procedente potrebbe impugnare il decreto di assegnazione della minore quota pignorata ed ottenere quanto gli spetta in base alla normativa vigente.

Il rimedio affinché il giudice possa imporre al creditore una quota di prelievo dallo stipendio inferiore a quella stabilita per legge, in presenza di una specifica situazione di debito eccessivo, è offerto dalla legge 3/2012, finalizzata, appunto, a gestire la composizione delle crisi da sovraindebitamento attraverso accordi con i creditori, la presentazione di un piano del consumatore o la liquidazione volontaria dei beni di proprietà del debitore.

Tuttavia, per poter fruire di questa possibilità è necessario che il debitore renda conto delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere volontariamente le obbligazioni, che non possono mai essere state acquisite per mantenere un livello di vita superiore a quello della ordinaria sussistenza.

Si tratta, comunque, di una procedura (quella prevista dalla legge 3/2012) che deve essere adottata dal debitore in occasione della notifica del precetto e non dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi: l’articolo 480 del codice di procedura civile, infatti, dispone che il precetto debba contenere, a pena di nullità, l’avvertimento che il debitore possa, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

11 Maggio 2019 · Lilla De Angelis


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Pignoramento stipendio – Il giudice può tener conto delle esigenze di spesa mensili del debitore e magari accordare un prelievo in busta paga minore?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.