Pignoramento dello stipendio per debiti ordinari e possibile pignoramento anche del conto corrente dove viene accreditata la retribuzione


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Ho un pignoramento in corso dello stipendio presso il mio datore di lavoro per debiti ordinari per il massimo consentito dalla legge cioè 1/5.

Ho un accodo di pignoramento al 1° pignoramento sempre per debiti ordinari (ovviamente).

E’ arrivato un terzo creditore sempre per debiti ordinari che intima ai terzi pignorati la dichiarazione secondo l’articolo 547 cpc, solo che questo la intima sia al mio datore di lavoro, ed in questo caso so che ci sarà il 2° accodo, sia alla banca, dove viene versato il mio stipendio. E preciso che questo conto viene utilizzato solo ed esclusivamente per l’accredito dello stipendio.

Come si comporterà il giudice e cosa succederà al mio stipendio una volta che verrà accreditato sul conto?

Se ho capito bene dai vs articoli, il massimo pignorabile dello stipendio è 1/5 per cui non è più pignorabile sul conto di accredito, almeno spero se no sarebbe un dramma.

Nel pignoramento del conto corrente del debitore sul quale confluisce l’accredito stipendiale, il terzo pignorato, cioè la banca, può prelevare tutto il saldo disponibile ad esclusione di una somma pari a tre volte l’importo massimo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento.

Da gennaio 2018 l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro.

Quando, invece, l’accredito dello stipendio sul conto corrente intestato al debitore avviene alla data del pignoramento o successivamente (durante il blocco delle operazioni effettuabili dal debitore, che la banca dispone in attesa della pronuncia giudiziale), lo stipendio accreditato dal datore di lavoro non può essere toccato.

6 Dicembre 2018 · Lilla De Angelis

Quando scrivete non può essere toccato, vi riferite al creditore o al debitore (cioè io)?

Giustissima osservazione dovuta ad un testo ambiguo, ed allora chiariamo: lo stipendio accreditato dopo l’intervenuta notifica di pignoramento del conto corrente, non può essere bloccato (in tutto o in parte) dalla banca terza pignorata, per riservarlo alla successiva assegnazione che sarà decisa dal giudice, e resta nella disponibilità del debitore. Il creditore, dopo aver pignorato il conto corrente intestato al debitore, deve agire con il pignoramento presso il datore di lavoro per prelevare ancora qualcosa (il quinto) dallo stipendio, sempre se c’è capienza e non state già avviate azioni esecutive per debiti della medesima natura.

6 Dicembre 2018 · Ludmilla Karadzic


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