Richiesta mutuo prima casa e segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d’Italia per un prestito non rimborsato





Quando il richiedente è censito nella Centrale Rischi della Banca d'Italia per un prestito non rimborsato





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Nel 2016 ho fatto un finanziamento di circa 2 mila euro con Agos, prima rata 15/03/16 ultima rata 12/02/19: in questo frangente non ho pagato 5 rate e ad oggi siccome vorrei comprare prima casa ho avviato un controllo e ovviamente risulto segnalata alla banca di Italia. I contatto Agos che mi ha mandato un estratto conto di 1125,32 euro dovuti al 13/07/21, volevo fare un accordo a saldo e stralcio, ma c’è scritto che rimane la segnalazione da “sofferente” a “crediti passati a perdita”,

Ora la domanda: QUALE È LA STRADA MIGLIORE E PIÙ SEMPLICE PER RISOLVERE LA SITUAZIONE? Con i tempi più brevi possibili e senza spese legali (sono stata in un centro che si occupa di queste cose e mi hanno chiesto il tesseramento obbligatorio e mi è sembrato ne sapessero meno di me) ora da quello che ho letto credo di avere le seguenti opzioni:

Opzione A: tento il saldo/stralcio per 500 euro e poi aspetto i 36 mesi per chiedere il mutuo in banca.
Opzione B: lascio tutto invariato perché (da quello che ho capito) visto che l’ultima rata del finanziamento doveva essere pagata a febbraio 2019 in teoria da marzo 2022 non risulterò più in banca d’Italia
Opzione C: rinuncio alla idea di chiedere un mutuo per acquistare casa

Attendo con ansia i vostri preziosi consigli!

Va innanzitutto premesso (e deve esserne consapevole) che anche se riuscisse a risolvere il problema relativo alla segnalazione censita nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati (quali CRIF, CTC, Experian, Cerved) e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), non è detto che le verrà automaticamente concesso il mutuo.

Per la concessione del mutuo è spesso richiesta una fonte di reddito stabile e di importo adeguato all’entità delle rate; talvolta è necessaria la garanzia di un terzo; nella famiglia anagrafica del richiedente non devono essere inclusi soggetti con pregresse problematiche di rimborso delle rate di un prestito.

Se si è sfortunati, può succedere anche di avere a che fare con intermediari che alimentano e consultano le cosiddette banche dati occulte dei cattivi pagatori.

Qui può trovare sufficienti informazioni sull’argomento.

L’opzione B si fonda su presupposti errati: le segnalazioni censita nei SIC vengono automaticamente cancellate decorsi 36 mesi dalla data di scadenza dell’ultima rata. Non vanno così le cose con le segnalazioni delle sofferenze censite nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, che quasi mai vengono eliminate in assenza di pagamento del dovuto (sulla questione si consulti questa raccolta di post).

L’opzione A va considerata con attenzione: l’accordo transattivo a saldo stralcio deve essere sottoscritto pretendendo che il creditore rinunci esplicitamente alla differenza fra l’importo del credito insoddisfatto originario e l’importo corrisposto a saldo stralcio, ai sensi dell’articolo 1236 del Codice civile (rinuncia al residuo). Altrimenti, si rischia di aver regolato, con l’accordo a saldo stralcio, la posizione in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma di non vederla poi effettivamente cancellata allo scadere dei successivi 36 mesi per il permanere in sofferenza del credito residuo rimasto insoddisfatto (qui altri post sull’argomento).

STOPPISH

22 Luglio 2021 · Ornella De Bellis

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