Ho ricevuto a gennaio una cartella esattoriale dall’agenzia delle entrate di una omessa dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2004.
Alla fine c’era apposto il timbro dell’esattore il 15/12/2010, ma il timbro postale apposto sulla busta è il 04/01/2011.
Adesso ho scoperto che Equitalia ha iscritto ipoteca su una casa di proprietà. Ma la cartella non era andata in prescrizione, vero?
La Corte di Cassazione nella sentenza 13970/2004 ha precisato: che deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.
In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).
Inoltre, c’è da osservare che in caso di dichiarazione omessa i tempi in cui l’amministrazione tributaria dello stato può concludere l’accertamento è di sei anni.
Se ne conclude che la cartella non è affatto prescritta.
2 Ottobre 2011 · Carla Benvenuto
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