Ingiunzione di pagamento da Comune per sanzione amministrativa – Ci sono irregolarità?





Ingiunzione fiscale, multa, multa per violazione del codice della strada





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Mi è stata notificata una ingiunzione di pagamento costituita da due sanzioni relative a multe stradali: nel conteggio della somma dovuta oltre la somma della sanzione è richiesta una maggiorazione che va dal 50% al 60% della sanzione stessa.

Quindi vorrei capire se tale richiesta è legittima.

In caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale, la sanzione applicabile è pari alla metà dell’importo massimo (edittale) previsto dalla legge per quella violazione: poichè il minimo (edittale) richiesto con il verbale è grosso modo il 25% del massimo (edittale) applicabile per la violazione, la sanzione, in pratica, raddoppia.

Dal 61.mo giorno successivo alla notifica del verbale, qualora il destinatario della sanzione non abbia presentato ricorso al Giudice di pace o al Prefetto, decorrono, sulla pretesa rimasta inevasa, gli interessi semestrali nella misura del 10% fino alla data di emissione dell’ingiunzione fiscale, a cui segue l’affidamento della riscossione coattiva al concessionario e la notifica dell’atto.

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18 Settembre 2019 · Giuseppe Pennuto

Sempre in merito alla ingiunzione qui https://www.laleggepertutti.it/118801_ingiunzione-del-comune-per-pagamento-di-multe-4-motivi-di-nullita leggo che: La legge [4] infatti stabilisce che: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama. questa è la fonte: [4] Art. 3 co. 3, D.L.Vo n. 241/1990 sulla “ Motivazione del provvedimento”, quale rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vorrei sapere se dalle informazioni fornite in merito alla mia situazione quanto scritto sopra può essere preso in considerazione.

Quella da lei citata è un’ottima e puntuale enunciazione (teorica) sull’obbligo della Pubblica Amministrazione di motivare i propri provvedimenti: peccato che la stessa norma non dichiari assolutamente nulli gli atti che violino l’articolo 3 della legge 241/90: ne discende che, basando l’impugnazione dell’ingiunzione sulla sola circostanza che i due verbali – peraltro correttamente notificati in passato e pur indicati in motivazione – non siano stati allegati all’ingiunzione, comporterà, al massimo, la richiesta alla controparte di esibirli, con successivo rigetto dell’impugnazione e spese giudiziali a carico del ricorrente (oltre alla parcella per l’avvocato che, eventualmente, è stato chiamato ad assistere l’ingiunto).

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 26843/2018 e citiamo solo l’ultima in tal senso, ha stabilito infatti che, in materia di cartelle esattoriali o di ingiunzioni fiscali concernenti sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, l’impugnazione di tali atti deve fondarsi su doglianze attinenti al merito della pretesa sanzionatoria o all’omessa notifica dei verbali sottostanti (cosiddetti atti presupposti).

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19 Settembre 2019 · Carla Benvenuto

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