Ingiunzione di pagamento per TARSU – Ma io non sono più residente nel comune che ne esige il pagamento






Ho ricevuto una ingiunzione per tassa di rifiuti 2012 notificata 2018 e una per 2013 notificata in 2019, ma mai ho ricevuto un Avviso di accertamenti tarsu tares. Problema che io non sono più residente in quel comune dal 2009 dati che il comune li ha, ma con la scusa che non ho fatto la denuncia di cambio residenza loro mi chiedono uguale i soldi. Io posso usare l’art. 64 d.lgs. N. 507 del 1993 comma 4? Grazie per la risposta!

Se non riesce a dimostrare con un certificato di residenza storico che negli anni successivi al 2009 lei era emigrato in altro Comune, oppure si era trasferito in altro appartamento nello stesso Comune, dubito che un ricorso amministrativo o giudiziale possa avere successo.

Tuttavia, lei asserisce che il Comune che ingiunge il pagamento della TARSU detiene dati che dimostrano che dal 2009 lei non era più ivi residente: dunque può fondare il suo ricorso amministrativo e/o giudiziale in riferimento a quei dati.

Il comma 4 dell’articolo 64 decreto legislativo 507/1993, da lei citato, stabilisce che in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non e’ dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.

In pratica la norma si limita a precisare che chi non ha presentato dichiarazione di cessazione di occupazione dei locali nell’anno in cui li ha effettivamente abbandonati, ma la presenta in epoca successiva, nel periodo intercorrente fra l’effettiva cessazione di occupazione e la denuncia formalizzata di cessazione, può evitare di pagare il tributo preteso se riesce a dimostrare di non averne continuato l’occupazione.

Si evince, in primis, che, comunque, deve essere presentata formalmente al Comune una denuncia di cessazione di occupazione, onde evitare il perpetuarsi delle ingiunzioni di pagamento TARSU dal 2009 ad oggi; e, in secundis, deve essere dimostrato, se ci riesce, che dal 2009 (anno di effettiva cessazione dell’occupazione) al momento in cui presenterà denuncia formale di cessazione dell’occupazione, lei non ha continuato l’occupazione degli spazi che occupava fino al 2009.

Tralasciamo completamente l’asserita omessa notifica degli avvisi di accertamento, senza aver prima effettuato un accesso agli atti per la verifica: ricordiamo, infatti, che la notifica di un atto può essere correttamente perfezionata per compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio comunale in occasione di temporanea assenza del destinatario dal luogo di dichiarata residenza. E lei, è da parecchio che risulta assente dalla sua residenza ufficiale.

3 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic


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