Debitore gravato da pignoramento dello stipendio e nuovo lavoro


Minimo vitale, pignoramento stipendio





Se cambio lavoro per chiusura attività del vecchio (pignoramento presso terzi) avrò già subito il quinto pignorato qualsiasi lavoro nuovo faccia e a qualsiasi somma anche bassa di stipendi o(non c’è un minimo vitale da lasciare?) o ci sarà un nuovo precetto e pignoramento su di me o sulla ditta nuova nel caso in cui la finanziaria non fosse stata soddisfatta dal quinto del tfr? E nel caso avrò modo di fare un accordo senza avere il cappio del pignoramento addosso a vita? Cioè sono pignorata in automatico o un nuovo giudice dovrà fare una nuova sentenza semmai?

Con la pronuncia 70/2016, la Consulta ha ricordato che non si può ritenere costituzionalmente illegittima la norma che prevede l’impignorabilità assoluta del minimo vitale solo per le pensioni, escludendo gli stipendi e i salari più esigui da tale beneficio.

Dunque, il cosiddetto minimo vitale è applicabile esclusivamente al pignoramento della pensione e non al pignoramento dello stipendio.

Essendo il nuovo datore di lavoro terzo pignorato, in quanto soggetto giuridico o persona fisica, diverso dal precedente, il creditore insoddisfatto dovrà procedere con nuovo precetto e nuovo atto di pignoramento, mentre il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, assegno o cambiale impagata, sentenza) resta il medesimo.

11 Gennaio 2019 · Giorgio Martini


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