Pignoramento presso terzi – Come si procede se cambia il datore di lavoro del debitore sottoposto ad azione esecutiva di pignoramento dello stipendio?


Nello scenario descritto l’obbligo in capo all'attuale datore di lavoro verso ALER verrà assunto, in modo pressoché trasparente, dal nuovo appaltatore





Il problema: lavorando in luogo soggetto a gara d’appalto, c’è la concreta possibilità di cambiare datore di lavoro ogni due anni e la relativa conseguenza ogni qual volta di dover far fronte a una nuova azione di pignoramento dello stipendio con relative spese.

Infatti, ho un debito verso l’Aler che un anno fa ammontava a 13 mila euro e che ora, dopo due cause e relative spese legali ammonta a quasi 20 mila euro. Ad oggi si sono presi 3 mila euro di liquidazione e stanno già provvedendo a pignorare il quinto dello stipendio.

Per chiudere la questione ho proposto di saldare il tutto con 10 mila euro pagati subito (ho dovuto chiedere un prestito in posta). La risposta è arrivata meno di una settimana fa: chiedono 14 mila euro.

Procedo chiedendo un anticipo sulla liquidazione per 4 mila euro in modo da arrivare alla cifra richiesta per poi sentirmi dire che vogliono più soldi e che comunque dovrò pagare la restante parte tramite il quinto.

Con uno stipendio da operaia mi è assolutamente impossibile pagare contemporaneamente sia il quinto che il debito chiesto in posta, dunque rifiuto.

In questo modo non avrà mai fine e il debito crescerà sempre di più. Pongo quindi il mio quesito. Quando c’è in atto un pignoramento, la cifra trattenuta va direttamente all’Aler ogni mese, viene assegnata solo una volta raccolta tutta la cifra, oppure viene assegnata ogni volta che c’è un cambio di datore di lavoro e quindi la necessità di rifare tutta la pratica?

Secondo quesito: come posso risolvere al meglio la situazione? Vi ringrazio anticipatamente

Secondo me ha fatto più che bene a rifiutare l’indecente proposta: peraltro la controparte si è dimostrata assai scorretta nel rilanciare una volta avuta la certezza della disponibilità del debitore a transigere.

Fatta questa premessa, l’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

A quanto lei riferisce, l’aggiudicazione della gara di appalto sembrerebbe condizionata all’obbligo, per l’aggiudicatario, di assumere il personale in servizio presso il precedente appaltatore. In questo caso nasce una responsabilità solidale fra appaltatore uscente e quello subentrante rispetto alle prestazioni ed alle obbligazioni riguardanti il personale trasferito.

In uno scenario simile, l’obbligo dell’attuale datore di lavoro verso ALER verrà assunto, in modo pressoché trasparente, dal nuovo appaltatore.

Se così non fosse, sarebbe necessaria una nuova procedura di pignoramento presso terzi, con la notifica del pignoramento al nuovo datore di lavoro e con un costo complessivo per il debitore, di 750 euro circa ogni biennio (spese di notifica, contributo unificato, compensi professionali per il legale del creditore procedente).

Mi sembra di capire, tuttavia, che lei non abbia una eccessiva libertà di manovra: rischia di sovraindebitarsi per evitare questo pignoramento, ma se le rate dei prestiti, che acquisirà allo scopo, non sono compatibili con la retribuzione che percepisce, si troverà ben presto invischiata in un’altra procedura esecutiva, peggiorando la sua situazione. Del resto la regola aurea, sotto questo profilo, è quella di non contrarre mai nuovi debiti per saldare i vecchi.

3 Aprile 2018 · Annapaola Ferri


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