Fratello fallito e creditori insoddisfatti – Alla morte della madre cosa è consigliabile fare?





Eredità - quota di legittima e quota disponibile, eredità e successione, rinuncia eredità





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Mio fratello titolare di una ditta è stato dichiarato fallito: alla morte della madre cosa può accadere se questa lascia del denaro in eredità?

Come sappiamo, il fallito persona fisica che non abbia ottenuto il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti (esdebitazione) resta obbligato con il proprio patrimonio, anche acquisito e formatosi successivamente al fallimento.

Sicchè, se il fallito debitore chiamato ad una eredità vi rinuncia, i creditori, in base al disposto dell’articolo 524 del codice civile possono farsi autorizzare, nel termine prescrizionale di cinque anni dalla rinuncia, ad accettare l’eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei crediti vantati.

Se il debitore accetta con beneficio di inventario, ha dieci anni di tempo per decidere se accettare o rinunciare: i creditori, però, possono chiedere al giudice di fissare un termine più breve entro il quale il debitore chiamato all’eredità effettui la sua scelta. E quindi, se accetta viene escusso dai creditori, se rinuncia oppure se non effettua la scelta, si torna alla situazione illustrata al punto precedente, ovvero all’accettazione da parte dei creditori in nome e per conto del debitore.

Sembrerebbe, dunque, non esserci scampo per il debitore fallito che si appresti a ricevere un’eredità. Qualcuno ha pensato bene, allora, di escogitare un altro escamotage per evitare che il debitore possa soddisfare i creditori con la propria quota di eredità: una disposizione testamentaria che non lasciasse nulla al debitore, naturalmente sottesa ad un accordo informale di ripartizione della massa ereditaria con gli altri coeredi, da implementare successivamente.

Purtroppo, il codice civile (articolo 2900) ha pensato e rimediato pure a questa evenienza: infatti, il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura. In altre parole, il creditore può sostituirsi (surrogarsi) al proprio debitore per esperire azione giudiziale volta al ripristino della quota di legittima, lesa con il testamento.

Uno spiraglio per il debitore in fuga dai propri creditori sembra, tuttavia, essersi momentaneamente aperto con la sentenza della Corte della Corte di cassazione 4005/2013. L’eccezione si fonda su un presupposto giuridico fissato dall’articolo 551 del codice civile: il chiamato all’eredità leso nella propria quota di legittima da una disposizione testamentaria, può chiedere la riduzione testamentaria per il ripristino della quota di legittima se, e solo se, rinuncia preventivamente ad un eventuale lascito testamentario in suo favore.

Ora, come abbiamo visto, il creditore può contestare la rinuncia all’eredità formulata dal debitore ed accettarla in sua vece nonché può surrogarsi al debitore nell’esercizio della domanda giudiziale finalizzata al ripristino della quota di legittima lesa dalla disposizione testamentaria; ma, il creditore non può obbligare il proprio debitore a rinunciare ad un eventuale lascito previsto nel testamento, che costituisce condizione necessaria per poter poi surrogarsi al debitore nell’azione giudiziale finalizzata ad ottenere il ripristino della quota di legittima lesa dal testamento stesso.

Per farla breve e portare un esempio pratico, che poi rispecchia il caso oggetto della sentenza prima citata, il testatore lasciava al figlio non debitore due immobili e al figlio debitore solo il diritto di abitazione in un appartamento ubicato in uno dei due immobili. Il creditore, almeno in base a quanto stabilito dai giudici della Corte di cassazione in quella sentenza (ma sia chiaro, che gli orientamenti giurisprudenziali possono cambiare dal giorno alla notte) si trovò nell’impossibilità di surrogarsi al fratello debitore nell’azione di riduzione della disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima, dal momento che il codice civile non gli consentiva di sostituirsi al fratello debitore anche nella rinuncia al diritto di abitazione, a quest’ultimo lasciato dal defunto.

Molto più semplice è, per fortuna, la soluzione al problema propsettato con il quesito della nostra lettrice: per evitare che una quota dell’eredità finisca nelle tasche dei creditori del fratello fallito è sufficiente che alla morte, di qui a cent’anni, la mamma non lasci denaro in conto corrente, se non quello per far fronte alle spese funebri.

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29 Ottobre 2017 · Tullio Solinas

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