Figlio indebitato, devolvere l’eredità al nipote – Si può?


Eredità e successione, riduzione e collazione eredità





Mio padre è molto indebitato, non sono certo a quanto ammontino i suoi debiti ma sicuramente si parla di qualche centinaia di migliaia euro, questi sono divisi tra debiti personali (la minor parte) e debiti contratti come amministratore di una srl (la maggior parte). I miei nonni invece sono abbastanza benestanti, possiedono una casa divisa in due abitazioni in cui viviamo anche noi e un conto in banca cospicuo. In quanto ormai in là con l’età stanno pensando a come redigere il testamento, in particolare vorrebbero salvare il più possibile me come nipote, scavalcando mio padre senza lasciargli niente. Dunque in sostanza ci sarebbe un testamento con un legittimario pretermesso.

In questo caso i debitori di mio padre potrebbero esperire qualche rimedio per trovare ristoro nell’eredità? Se si, ci sarebbero altri modi perchè, se non tutta, almeno una buona parte dell’eredità spetti a me?

Dico questo perchè se mio padre fosse erede forse tutta la massa ereditaria non basterebbe a pagare i debiti.

Ringrazio fin da ora chi mi aiuterà e risponderà ai miei quesiti.

Qualora il chiamato all’eredità rinunciasse all’eredità in favore del proprio figlio (nipote del de cuius), i creditori del chiamato rinunciante, debitore inadempiente, potrebbero farsi autorizzare ad accettare l’eredità in suo nome e luogo, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei propri crediti.

Ciò poiché l’articolo 524 del codice civile impedisce che il chiamato all’eredità, oberato di debiti, sia indotto a rinunciare all’eredità sapendo che questa si devolverebbe, poi, a suoi stretti familiari: il che, infatti, consentirebbe al rinunciante di conseguire un vantaggio, seppur indiretto, in danno delle ragioni dei creditori.

In pratica, il creditore può far annullare la rinuncia all’eredità poiché è chiaro che la stessa viene effettuata per aggirare il pagamento dei debiti.

In caso di disposizione testamentaria, a supporto dei creditori interviene l’articolo 2900 del codice civile.

La norma prevede la cosiddetta azione surrogatoria, al fine di consentire al creditore di sostituirsi al proprio debitore, muovendo dalla considerazione che quest’ultimo, sommerso dai debiti, perda (di proposito) interesse verso la cura dei propri affari, provocando così un serio pregiudizio anche per i suoi creditori.

In casi normali, il figlio chiamato all’eredità ed escluso dal testamento, qualora non fosse sommerso dai debiti, citerebbe i coeredi in tribunale per ottenere la quota legittima spettante dell’eredità.

Ebbene, grazie alla norma sopra citata, possono comunque farlo, al posto dell’erede escluso, i creditori per rivalersi delle somme che l’erede pretermesso gli deve.

Dunque, sembrerebbe non esserci salvezza alcuna, ma forse una soluzione c’è.

La stessa è contenuta proprio nell’ultimo comma dell’articolo 2900 del codice civile, laddove si dispone che il creditore possa esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore purché non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

Che significa?

Vuol dire che si può lasciare per testamento, all’erede debitore, un diritto di abitazione (personalissimo, privo di contenuti patrimoniali e in quanto tale non espropriabile).

Messe così le cose, l’azione giudiziale, parliamo sempre dell’articolo 2900 del codice civile, sarebbe subordinata alla rinuncia al diritto di abitazione da parte del debitore.

Ma, ed ecco l’illuminazione, la rinuncia coattiva al diritto di abitazione da parte del debitore non può essere esercitata dal creditore (che si surroga per legge al debitore), ma dovrebbe essere estorta con la forza!

Il principio è stato espresso recentemente anche dalla giurisprudenza di legittimità, con la sentenza della Corte di cassazione 4005/2013.

Lo svantaggio di questa strategia è che la ripartizione dell’eredità secondo le quote legittime, dovrebbe essere successivamente devoluta esclusivamente alla buona volontà dei singoli coeredi (con, ad esempio, donazioni concordate ai figli (se vi sono) del debitore inadempiente pretermesso o leso nella quota di spettanza): in altre parole fra i coeredi dovrebbe sussistere grande fiducia reciproca.

Concludendo: l’unico modo per evitare che il debitore erede non paghi i suoi creditori è quello di azzerare il patrimonio che sarà lasciato agli eredi dal defunto con alienazioni e non attraverso donazioni, oppure donare (o lasciare in eredità con testamento) al debitore il diritto di abitazione su un immobile della massa ereditaria (si legga a tale proposito questo articolo).

23 Dicembre 2020 · Giorgio Martini


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