Estinzione della cessione del quinto utilizzando il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)


Il prestito per cessione del quinto stipendiale prevede il rimborso del residuo con prelievo da TFR in caso di dimissioni volontarie del debitore





Volevo chiedervi un aiuto: sono in una situazione ingarbugliata ed indebitato fino al collo tra carte revolving e finanziamenti vari ho una piccola possibilità di iniziare a risalire ma la finanziaria si rifiuta.

Ho una cessione del quinto presa tempo fa, la società è fallita ed ho chiesto di poter continuare a pagare sulla busta paga della nuova società che è subentrata, dopo mesi si sono accordati e ora pago regolarmente sulla nuova busta paga. Primo problema le rate insolute di quei mesi aumentano di interesse.

Secondo problema il TFR che dovrei prendere è bloccato in garanzia della cessione stipulata con la vecchia società, giustissimo, io vorrei estinguere il debito utilizzando proprio il TFR visto che il debito residuo ammonta intorno ai 6000 euro e il TFR di 11000 lordi. Contatto la finanziaria e mi rispondono con una lettera che il mio debito è stato ceduto a terzi, contatto terzi e mi rispondono di non sapere nulla e che non possono aiutarmi.

Insisto nel chiamare, inviare mail, chiedere conteggi ma nulla da fare, non mi rispondono nemmeno!

Ma non è un mio diritto richiedere un estinzione anticipata e utilizzare proprio il TFR che ho dato come garanzia per saldare il debito?

Possibile che debba aspettare la naturale estinzione e nel frattempo vedermi aumentare gli interessi di mora?

Un’ultima domanda, ma volendo posso richiedere la sospensione della trattenuta in busta paga?

Vanno individuate due problematiche: la prima riguarda il fallimento della finanziaria che aveva accordato il prestito mediante cessione del quinto dello stipendio. La società subentrante non poteva modificare i termini del contratto e non poteva pretendere il pagamento di interessi moratori o penalità conseguenti al ritardo con cui è stato successivamente effettuato il prelievo dalla busta paga, dal momento che tali ritardi non sono, in alcun modo, imputabili alla responsabilità del debitore.

Per ottenere lo storno degli interessi indebitamente applicati il suggerimento è quello di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). La procedura è molto semplice, è possibile presentare l’istanza con raccomandata A/R senza muoversi da casa, se non per recarsi all’ufficio postale e, cosa più importante, non c’è bisogno di un supporto legale. L’importante è descrivere i fatti con ordine e dettagli ed allegare la necessaria documentazione a supporto (buste paga con importo delle rate prelevate prima e dopo il fallimento della finanziaria con cui era stata stipulata la cessione del quinto, comunicazioni di messa in mora della società subentrante a quella fallita). Troverà qui tutte le informazioni sul ricorso all’ABF.

Il secondo aspetto della questione afferisce alla possibilità di estinzione anticipata della cessione del quinto utilizzando il trattamento di fine rapporto (TFR). Il creditore, naturalmente, non può negare l’estinzione anticipata del debito e il contratto standard di cessione del quinto, in particolare, prevede proprio la copertura del debito residuo con l’importo accantonato nel TFR in caso di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del lavoratore.

Ma, bisogna anche ricordare che l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto costituisce un finanziamento a costo zero per il datore di lavoro, il quale è obbligato a corrisponderlo solo in occasione di licenziamento, dimissioni volontarie o quiescenza del dipendente.

Sono poi previste situazioni particolari, disciplinate dalla legge, al verificarsi delle quali è concesso al lavoratore dipendente chiedere ed ottenere un anticipo sulle competenze accantonate per il trattamento di fine rapporto: ad esempio, per il passaggio a forme di previdenza integrativa collettiva, per l’acquisto della prima casa, in caso malattia ed interventi chirurgici di cui necessita il titolare della cessione o uno dei suoi familiari.

Insomma, non è possibile chiedere un anticipo del TFR per l’estinzione di un debito, sia pure nella forma di cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, sotto questo aspetto, il diniego all’estinzione anticipata da lei chiesta non configura alcuna responsabilità per la finanziaria subentrata a quella fallita (o per il datore di lavoro).

Così come non è possibile richiedere la sospensione della trattenuta in busta paga finalizzata a coprire la rata del prestito per cessione del quinto, trattandosi di un obbligo cui è chiamato ad adempiere (e di cui è solidalmente responsabile), per contratto, il datore di lavoro.

13 Novembre 2014 · Ludmilla Karadzic


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Estinzione della cessione del quinto utilizzando il Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.