Esecuzione mobiliare presso la residenza o il domicilio del debitore


In base al principio di presunzione legale di proprietà tutto quanto si trova presso la residenza o il domicilio del debitore è di proprietà del debitore





Sono pensionato Inps, conseguente a delle richieste a finanziarie: rispettivamente per un prestito personale, due carte revolving e un residuo di circa mille euro diventati oltre sei mila, ho accumulato tre pignoramenti presso terzi come era stato richiesto sulla citazione al Tribunale. Il primo pignoramento è già in corso da tempo (ma molto lunga la scadenza), il secondo e il terzo accodati. Senonché, il terzo pignoramento è stato acquisito dalla Ifis spa (che gode di pessima fama).

Vorrei chiedere alcune informazioni: allo stato attuale non ho un’abitazione né propria né in affitto poiché conseguente alla precedente alluvione di maggio 2023 ho perso tutto (ero il locazione) ossia tutto l’interno, mobili elettrodomestici ecc. quindi ci siamo appoggiati ad parente di 90 anni (madre di mia moglie) in attesa di migliorare la nostra situazione e, ovviamente, viene usato quanto è di sua proprietà. Quindi, in conclusione, chiedo in che modo detta società potrebbe attuare una esecuzione mobiliare presso il domicilio del debitore inadempiente.

Nell’ordinamento italiano vale il principio di presunzione legale di proprietà in base al quale tutto quanto (mobili, elettrodomestici, gioielli, denaro, quadri, eccetera) si trova presso la residenza o il domicilio corrente del debitore (ovvero dove vive il debitore) è di proprietà del debitore.

Ora, è pur vero che il creditore prima di avviare un’azione esecutiva di espropriazione dei beni mobili del debitore rinvenibili nella sua residenza registrata presso gli uffici anagrafici, o presso il suo domicilio corrente, deve essere ben sicuro di poter rinvenire oggetti di valore (mobili di antiquariato, opere d’arte, gioielli, denaro, orologi di marca) facilmente collocabili tramite vendita all’asta, altrimenti rischia di trovarsi solo con mobili/elettrodomestici usati che non troverebbero alcuna possibile collocazione e dei quali dovrà anticipare anche i costi di custodia (ragion per cui la custodia viene spesso affidata al debitore stesso).

Per diminuire il rischio collegato ad un eventuale pignoramento dei beni collocati presso la residenza o il domicilio corrente del debitore, specie quando il debitore viene cortesemente ospitato presso la dimora altrui, la contromisura da adottare è quella di stipulare, con chi ospita il debitore accollandosene il rischio (nella fattispecie la suocera novantenne), un contratto di comodato da registrare presso l’Agenzia delle Entrate (adE) allegando una planimetria della casa e del locale (di solito una camera da letto) concessa in comodato al debitore. In questo modo, qualora l’ufficiale giudiziario, pignorasse i beni non appartenenti al debitore e non ubicati nell’ambiente occupato dal debitore (inutile esibire all’ufficiale giudiziario copia del contratto di comodato, egli è solo un esecutivo e non può, di regola entrare nel merito della questione, aspetto su cui la decisione spetta esclusivamente al magistrato), l’effettivo proprietario potrebbe presentare ricorso al giudice dell’esecuzione liberando i beni eventualmente pignorati di proprietà di terzi esibendo copia del contratto di comodato stipulato con il debitore.

Continuiamo a ribadire che nel sito dell’Agenzia delle Entrate (AdE) o dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) non è possibile trovare traccia di eventuali esecuzioni mobiliari effettuate da Banca IFIS: quindi, per favore, evitiamo di prenderci in giro, specie se non si conoscono certe procedure. Grazie.

25 Aprile 2024 · Annapaola Ferri


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