Contratto di comodato di beni mobili e pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore


Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni, riscossione coattiva esattoriale





Ho ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia e non ho possibilità di pagarla: abito in una casa e ho un contratto di comodato esclusivamente di una cucina arredata al pianoterra, bagno arredato al secondo, camera arredata al terzo, registrato all’Agenzia delle Entrate.

Dovrei effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica, trascorso questo tempo procederanno ad esecuzione forzata.

La mia domanda è: il Comodante rischia che i suoi mobili e oggetti delle restanti parti dell’immobile siano pignorate?

Occorre innanzitutto sottolineare l’inefficacia dell’azione esecutiva consistente nel pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore: Equitalia vi ricorre solo, per quanto ci è dato conoscere, quando nella residenza o nel domicilio del debitore è ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprietà: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore è di proprietà del debitore stesso.

La Corte di cassazione è intervenuta sul tema per precisare che spetta esclusivamente al giudice delle esecuzioni, adito dal terzo pignorato, esaminare la documentazione probante (qual è un contratto di comodato registrato all’Agenzia delle entrate) finalizzata a stabilire l’effettiva proprietà dei beni pignorati.

Ciò significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, l’effettivo proprietario sarebbe costretto ad assoldare un avvocato per presentare al giudice delle esecuzioni istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il più delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non è escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

21 Ottobre 2015 · Patrizio Oliva





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